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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15671/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato di omesso versamento dell'IVA relativo all'anno d'imposta 2016, ascritto loro in qualità di amministratori della CENTAURO DORICO s.r.l.. Hanno dedotto: (a) l'applicabilità della normativa sopravvenuta (d.lgs. n.87/2024 e modifiche all'art.13 d.lgs. n.74/2000) più favorevole, per la sussistenza di una crisi di liquidità non transitoria iniziata nel 2011 e culminata nel fallimento del 2020, che avrebbe reso impossibile il versamento; (b) la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen., perché l'importo omesso sarebbe di poco superiore alla soglia di punibilità fissata dall'art.10-ter d.lgs. n.74/2000. Hanno richiamato a sostegno deposizioni e dichiarazioni che descrivono vincoli contrattuali e politiche dei produttori che avrebbero impedito l'adempimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati e ha confermato le sentenze di merito. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'obbligo di versamento dell'IVA è indipendente dall'effettiva riscossione dei corrispettivi e che il mancato pagamento da parte dei clienti rientra nell'ordinario rischio d'impresa, salvo dimostrazione di tutte le iniziative adottate per ottenere il pagamento o di una impossibilità assoluta e sopravvenuta. Ha inoltre escluso l'applicabilità del comma 3-bis dell'art.13 d.lgs. n.74/2000 al caso concreto, perché la norma rileva cause sopravvenute all'incasso dell'imposta e non situazioni di crisi risalenti a molti anni prima. Quanto alla causa di non punibilità ex art.131-bis cod. pen., la Corte ha ritenuto che lo scostamento dall'importo soglia non fosse minimo (circa Euro 84.000 nello specifico), per cui non sussistono i presupposti per applicarla; ha ricordato che il comma 3-ter dell'art.13 richiede di valutare prevalentemente l'entità dello scostamento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, art.10-ter

    L'obbligo di versamento dell'IVA prescinde dall'effettiva riscossione dei corrispettivi; il mancato pagamento da parte dei clienti non esclude il dolo richiesto per il reato di omesso versamento salvo prova di iniziative idonee a recuperare i crediti o di cause impeditrici insuperabili.

  • art.13 d.lgs. n.74/2000, comma 3-bis

    cause non imputabili all'autore sopravvenute [...] all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto

    La disposizione rileva esclusivamente cause sopravvenute dopo l'incasso dell'imposta; non è applicabile a situazioni di crisi di liquidità preesistenti e protratte nel tempo come quelle dedotte dai ricorrenti.

  • art.13 d.lgs. n.74/2000, comma 3-ter

    Il giudice deve valutare 'in misura prevalente' l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto alla soglia di punibilità: uno scostamento rilevante è elemento decisivo per escludere misure di favore quali la non punibilità.

  • art.131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità può applicarsi quando l'omissione riguarda un ammontare di poco superiore alla soglia penale; se lo scostamento è significativo (qui circa 84.000 euro) la causa non trova applicazione.

  • d.lgs. n.87/2024

    La normativa sopravvenuta invocata dalla difesa non è stata ritenuta applicabile o sufficiente a modificare la valutazione di responsabilità penalistica, sia per ragioni di non rilevanza temporale delle cause dedotte sia perché i presupposti normativi richiedono condizioni non dimostrate.

Massime di principio

  • L'omesso versamento dell'IVA non viene automaticamente escluso quando il mancato pagamento dipende da clienti insolventi: il dovere tributario resta indipendente dall'incasso e l'inadempimento del cliente rientra nel rischio d'impresa salvo prova di iniziative idonee e di impossibilità insuperabile.
  • Le modifiche legislative sopravvenute sono applicabili solo se effettivamente più favorevoli e direttamente pertinenti alla fattispecie concreta; è cruciale il rapporto temporale tra la causa ostativa e il fatto imponibile (cause sopravvenute vs. preesistenti).
  • La causa di non punibilità ex art.131-bis cod. pen. opera solo per scostamenti marginali rispetto alla soglia di punibilità: importi significativamente superiori rendono improbabile la sua applicazione.
  • In casi simili è fondamentale documentare dettagliatamente le iniziative concrete poste in essere per far fronte agli obblighi tributari (azioni di recupero crediti, storni contabili, comunicazioni ai fornitori, richieste di dilazione) e provare in modo specifico e temporale l'insuperabilità della difficoltà finanziaria.
  • Il giudice valuta in primo luogo l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto alla soglia penale; pertanto, per una strategia difensiva efficace, bisogna sia contestualizzare temporalmente le cause di crisi sia dimostrare che l'entità dell'omissione rientri in una soglia marginale.

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