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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15628/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza di conferma d'appello dell'assoluzione per il reato di truffa contestato a Mion per sovrafatturazioni di tomaie (periodo 2004-2008). Il ricorso articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e errata ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che una volta provata la sovrafatturazione documentale fosse onere dell'imputato dimostrare richieste integrative dall'azienda; 2) omessa o insufficiente valutazione delle testimonianze (in particolare Chinellato e Reanna Ballin) che avrebbero attestato l'assenza di richieste integrative e la corrispondenza tra ordini e consegne; 3) vizio di motivazione per avere ritenuto generica e poco incisiva la prova testimoniale nonostante la coerenza delle dichiarazioni; 4) sottovalutazione delle dichiarazioni/confessioni del Mion e dell'offerta transattiva di euro 50.000 quale indizio probatorio rilevante; 5) valutazione errata della maggiore probabilità della versione difensiva rispetto a quella della parte civile nonostante la documentazione contabile e le altre prove offerte dalla Ballin.

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione del 29 gennaio 2026 (estensore Cons. Simonetta Colella; Presidente Lucia Aielli), ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha ritenuto che le decisioni di merito (Tribunale e Corte d'appello) formavano una "doppia conforme" e che la motivazione complessiva non risultava manifestamente illogica né affetta da travisamento degli elementi probatori. I giudici di merito avevano valutato i documenti e le testimonianze e avevano ritenuto insufficienti gli elementi per provare che le sovrafatturazioni fossero il frutto di artifici e raggiri dolosi: le testimonianze erano giudicate non sempre coerenti nella descrizione dei controlli sulle quantità, risultavano elementi indicativi di modifiche ordinarie degli ordinativi (telefonate, variazioni), la presenza di scorte di pellame non contraddiceva la versione difensiva e le vicende di altro terzista erano ritenute ininfluenti. La Cassazione ha sottolineato il divieto di sostituire al giudizio di merito un diverso apprezzamento delle prove se non sussiste manifesta illogicità della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato dalla parte civile per sostenere uno spostamento dell'onere della prova (una volta provata la sovrafatturazione documentale, l'onere di provare richieste integrative graverebbe sull'imputato). La Corte ha però valutato la questione nel contesto probatorio complessivo, ritenendo che la prova documentale fosse neutra e che non fosse stata dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato come base dei motivi di cassazione che censuravano la valutazione della prova e la violazione di legge. La Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute, nel loro complesso, non idonee a dimostrare vizi tali da superare il limite del controllo di legittimità.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Invocato per vizio di motivazione. La Cassazione ha applicato la regola secondo cui la motivazione è sindacabile solo se manifestamente illogica, contraddittoria o priva di motivazione, e ha ritenuto che nel caso non sussistesse tale livello di illogicità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato relativamente alla valutazione della prova testimoniale. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito una motivazione plausibile circa l'attendibilità e il peso delle testimonianze, anche alla luce di divergenze e incertezze nelle deposizioni.

  • art. 546 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle modalità di valutazione della prova e alle deduzioni difensive, ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per annullare per vizio di motivazione.

  • art. 574, comma 2 cod. proc. pen.

    Citato nel testo in relazione all'appello proposto dall'imputato per ottenere la condanna della parte civile alle spese; non ha inciso sull'esito del ricorso di cassazione della parte civile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Cassazione per condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In reati di truffa la mera riscontrabilità di una sovrafatturazione documentale non è di per sé sufficiente a provare il reato: è necessario dimostrare gli artifici/raggiri e l'elemento soggettivo (doloso) con un quadro probatorio complessivamente convincente.
  • La valutazione della prova documentale e testimoniale è di pertinenza del giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o mancante.
  • Se le testimonianze presentano versioni non pienamente coerenti o contrastanti su modalità e frequenza dei controlli, il loro valore probatorio può essere attenuato: per opporsi efficacemente a questa valutazione è necessario dimostrare in modo netto la persistenza e la precisione dei controlli e l'assenza di richieste integrative.
  • Dichiarazioni successive di ammissione o offerte transattive non vincolano automaticamente il giudice alla responsabilità penale: occorre valutare il contesto, la tempestività, la continuità e la natura della dichiarazione/negoziazione e se sono state successivamente ritrattate su consiglio professionale.
  • In ipotesi di rapporti commerciali con possibili modifiche degli ordini (telefonate, integrazioni), è fondamentale per l'attore civile conservare e produrre documentazione contemporanea e univoca (ordini, dd.t.t., email, registrazioni di variazioni) che escluda modifiche richieste dalla committente.
  • Quando si impugna una decisione in Cassazione per vizio di motivazione occorre dimostrare che la motivazione dei giudici di merito sia non solo errata ma manifestamente illogica o contraddittoria; argomentazioni alternative plausibili non sono sufficienti.
  • Nel contenzioso tra azienda committente e terzista, la qualità della prova documentale (catena documentale coerente e cronologica) e la precisione delle deposizioni sono elementi decisivi per dimostrare il dolo e il nesso causale tra comportamento e danno.

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