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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36980/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza cautelare limitatamente al reato di cui all'art. 356 c.p. (frode in esecuzione) per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, confermando invece la misura per il reato di falso in atto pubblico (capo 34) e riducendo la durata della misura da sei a quattro mesi. Il Procuratore deduce vizio di motivazione e contraddittorietà: il Tribunale avrebbe riconosciuto la gravità indiziaria per il falso ma poi escluso la frode in esecuzione, malgrado intercettazioni e dichiarazioni (conversazioni del 27.9.2019 e interrogatorio dell'indagato) che, secondo il ricorrente, dimostrerebbero la consapevolezza di Perugini della sostanziale variabilità dei lavori e l'uso di perizie illegittime per consentire lavori difformi rispetto al contratto. Il ricorso mira al ripristino della decisione originaria e, implicitamente, della durata precedente della misura interdittiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur essendo in astratto riconosciuto l'interesse del Pubblico Ministero a impugnare un'ordinanza che annulli la misura limitatamente ad alcuni reati ma la confermi per altri, tale interesse opera solo se il ricorrente devolve alla Corte anche il tema delle esigenze cautelari e, in particolare, della durata della misura. Nel caso di specie il Tribunale aveva ridotto la durata della misura non in conseguenza diretta dell'annullamento per il capo 36, ma in ragione della personalità dell'indagato ("ampia collaborazione" resa in sede di interrogatorio e "incensuratezza"). Il Procuratore non ha affrontato nel ricorso le ragioni per le quali la durata dovesse essere ripristinata o le esigenze cautelari persistenti; perciò il ricorso è stato respinto come inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 356 cod. pen.

    Rilevata la necessità, ai fini della configurabilità del reato, di un "espediente malizioso" idoneo a integrare la frode nella esecuzione; nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto che al più sussista un inadempimento e non la frode contestata

  • falso in atto pubblico (capo 34)

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi per il reato di falso in atto pubblico, distinto dalla fattispecie di frode in esecuzione per cui è richiesta diversa valutazione degli elementi di prova

  • Sez. 6, n. 7267 del 27/01/2022, "Ritondale", Rv. 283001 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui il Pubblico Ministero ha interesse ad impugnare un'ordinanza che annulli la misura cautelare limitatamente ad alcuni delitti solo se il gravame mira a conseguire un risultato processuale immediato e diretto, anche rispetto alle esigenze cautelari e alla durata della misura

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero può impugnare un'ordinanza che annulla la misura solo limitatamente ad alcuni capi, ma deve devolvere alla Corte anche il tema delle esigenze cautelari (in particolare la durata): altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto.
  • La valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi è rimessa al giudice del riesame e tale valutazione può legittimamente distinguere tra reati con profili fattuali diversi (es. falso in atto pubblico vs. frode in esecuzione); la mera contestazione delle stesse conversazioni o dichiarazioni non è sufficiente, senza una specifica spiegazione sulle esigenze cautelari, a fondare il ricorso in Cassazione.
  • Per configurare la frode in esecuzione ai sensi dell'art. 356 c.p. è necessario dimostrare non un semplice inadempimento o variazione esecutiva, ma un comportamento caratterizzato da artifici o espedienti fraudolenti volti a eludere le regole contrattuali.
  • La riduzione della misura cautelare può essere motivata non solo dall'annullamento del titolo cautelare per uno dei reati, ma anche da elementi personali dell'indagato (es. collaborazione, incensuratezza) che il giudice ritiene rilevanti per le esigenze cautelari.
  • In sede di ricorso per Cassazione bisogna articolare chiaramente le ragioni per cui si contesta la valutazione del giudice di merito e, se si vuole ottenere il ripristino della misura originaria, specificare le esigenze cautelari concrete e la prova della loro persistenza.

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