Cassazione Penale, Ordinanza n. 36848/2025 del 12/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, di condotte di falsità documentale, tentata truffa e minaccia finalizzata a un’estorsione. Il primo ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti e alla dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 56, 476, 482 c.p. e agli artt. 640, 494, 629 c.p., sostenendo in sostanza una lettura alternativa delle prove. Con un secondo motivo contestava la dosimetria della pena, lamentando l’erronea applicazione degli artt. 99, 62 n. 4, 133, 62-bis, 61 n. 2, 640, comma 2, c.p., in particolare il mancato disconoscimento della recidiva, il diniego della circostanza attenuante del danno di lieve entità, il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e la misura dell’aumento per continuazione. Il secondo ricorrente deduceva a sua volta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla prova indiziaria e alla partecipazione ai reati di cui agli artt. 110, 476, 482 c.p. e 110, 640 c.p.; con un ulteriore motivo, ritenuto del tutto generico, sosteneva anche l’assenza di querela e l’intervenuta prescrizione, senza confrontarsi con i motivi di appello e con la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure, nella sostanza, mirassero a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e immune da manifeste illogicità. Quanto alla doglianza sulla pena, ha osservato che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione sulla recidiva, sul diniego delle attenuanti e sull’aumento per continuazione era adeguata. Il motivo del secondo ricorrente relativo a querela e prescrizione è stato giudicato generico e non devoluto in appello; inoltre la Corte ha richiamato il principio per cui l’inammissibilità del ricorso impedisce il rilievo officioso della prescrizione maturata prima della sentenza d’appello se non dedotta tempestivamente. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato in relazione alla tentata truffa contestata e alla valutazione di responsabilità, senza un principio autonomo enunciato sulla norma.
art. 476 c.p.
Norma evocata per la falsità materiale in atto pubblico contestata in concorso.
art. 482 c.p.
Norma evocata per la falsità ideologica/materiale in atto pubblico o suo uso nella ricostruzione dei fatti contestati.
art. 640 c.p.
Richiamato quale base della contestazione di truffa, anche nella forma tentata e aggravata.
art. 494 c.p.
Norma citata tra i titoli di reato oggetto della sentenza impugnata, nel contesto della ricostruzione delle condotte fraudolente.
art. 629 c.p.
Richiamato in relazione alla minaccia diretta a integrare la fattispecie estorsiva.
art. 99 c.p.
Evocato nel motivo sulla recidiva e sulla sua incidenza sul trattamento sanzionatorio.
art. 62 n. 4 c.p.
Richiamato per la richiesta di attenuante del danno di speciale tenuità/lieve entità, negata in fatto.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena.
art. 62-bis c.p.
Evocato per il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto adeguatamente motivato.
art. 61 n. 2 c.p.
Richiamato nel motivo sul trattamento sanzionatorio e sulle aggravanti.
art. 640, comma 2, c.p.
Richiamato in relazione alla contestazione di truffa aggravata e alla dosimetria della pena.
art. 81 c.p.
Evocato con riferimento all’aumento sanzionatorio per più fatti uniti dal vincolo della continuazione.
art. 110 c.p.
Richiamato per la responsabilità concorsuale del secondo ricorrente nei reati contestati.
art. 129 c.p.p.
Richiamato per escludere il rilievo officioso della prescrizione in presenza di ricorso inammissibile, secondo il principio di legittimità citato.
art. 609, comma 2, c.p.p.
Richiamato insieme all’art. 129 c.p.p. per negare il rilievo officioso della prescrizione in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le doglianze in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Le censure sulla responsabilità penale devono confrontarsi con gli specifici passaggi motivazionali della decisione impugnata; la mera proposta di una lettura alternativa dei fatti è inammissibile.
- La determinazione della pena, degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze e del giudizio di comparazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge effettiva.
- Il diniego della recidiva, delle attenuanti generiche o dell’attenuante del danno lieve è legittimo quando il giudice indichi elementi concreti, quali precedenti penali, consistenza del pregiudizio e gravità della condotta.
- Le doglianze non devolute con l’atto di appello o formulate in modo meramente generico non possono essere esaminate in cassazione, determinandosi interruzione della catena devolutiva.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude il rilievo officioso della prescrizione maturata prima della sentenza d’appello se tale causa estintiva non sia stata dedotta tempestivamente nei gradi di merito o nel ricorso.
- rami":["Parte generale","Delitti contro il patrimonio","Processo penale"],"materie":["Elemento soggettivo","Truffa","Estorsione","Falsità in atto pubblico","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Truffa aggravata"],"istituti_giuridici":["Continuazione","Prescrizione del reato"]}
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