Ordinanza n. 12/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento della graduatoria del 16/10/2025 per l’assegnazione di incarico di insegnamento annuale di ICT classe di concorso A041 presso la Scuola per l’Europa di Parma a seguito di selezione con Commissione giudicatrice per come previsto dall’interpello del 02/10/2025, della conseguente assegnazione di detto incarico di insegnamento a Soggetto apparentemente privo dei requisiti per la partecipazione alla selezione e della declaratoria del 17/10/2025 di non idoneità all’insegnamento di ICT del ricorrente, seppur in possesso di abilitazione all’insegnamento e dell’iscrizione nelle graduatorie provinciali di Parma quale docente per la classe di concorso A041, nonché di ogni eventuale ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e assegnazione di un incarico annuale di insegnamento di ICT, nonché declaratoria di non idoneità del ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria formata all’esito della selezione per l’assegnazione di un incarico annuale di insegnamento di ICT, classe di concorso A041, presso la Scuola per l’Europa di Parma, la conseguente assegnazione dell’incarico a un soggetto ritenuto privo dei requisiti di partecipazione e la declaratoria di non idoneità del ricorrente, deducendo la propria abilitazione all’insegnamento e l’iscrizione nelle graduatorie provinciali di Parma per la medesima classe di concorso. La resistente ha eccepito l’incompetenza territoriale della sede di Bologna del TAR, sostenendo la competenza della Sezione distaccata di Parma.
La decisione
Il Collegio ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale della sede di Bologna. Ha ritenuto competente la sezione con competenza territoriale su Parma sia in base all’art. 13, comma 1, c.p.a., in quanto la procedura selettiva è stata svolta dalla Scuola per l’Europa di Parma, con sede in Parma, sia in base all’art. 13, comma 2, c.p.a., considerando che il ricorrente mira a diventare dipendente della Scuola e che Parma costituisce la sede di servizio. Poiché la circoscrizione della Sezione distaccata di Parma comprende le Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, il TAR ha dichiarato la competenza della Sezione distaccata di Parma e ha disposto la trasmissione del fascicolo a tale sede per la prosecuzione della trattazione, ai sensi dell’art. 47 c.p.a.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
La competenza territoriale è individuata in base alla sede dell’autorità emanante, che nel caso concreto è situata a Parma.
art. 13, comma 2, c.p.a.
La competenza è inoltre collegata alla sede di servizio del pubblico dipendente; il criterio è stato applicato anche al candidato che agisce per diventare dipendente della Scuola per l’Europa di Parma.
art. 47, comma 2, c.p.a.
Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta
L’eccezione relativa alla competenza tra sede capoluogo e sezione distaccata deve essere proposta nei termini previsti; sulla stessa provvede il presidente del TAR con ordinanza motivata non impugnabile. Nel caso concreto il fascicolo è stato trasmesso alla sezione competente.
d.P.R. n. 277 del 18 aprile 1975
La circoscrizione della Sezione distaccata di Parma comprende le Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda una procedura selettiva posta in essere da un’amministrazione o da un ente con sede in una provincia ricompresa nella circoscrizione di una sezione distaccata del TAR, la competenza territoriale spetta a tale sezione, in applicazione del criterio della sede dell’autorità emanante previsto dall’art. 13, comma 1, c.p.a.
- Il criterio della sede di servizio di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a. può concorrere a individuare la competenza territoriale anche quando il ricorrente non è ancora dipendente pubblico, ma agisce per ottenere l’instaurazione del rapporto di impiego presso una sede determinata.
- L’eccezione relativa alla competenza tra la sede capoluogo e la sezione distaccata deve essere proposta dalla parte diversa dal ricorrente nei termini stabiliti dall’art. 47, comma 2, c.p.a.; ove fondata, il fascicolo deve essere trasmesso alla sede competente senza definizione del merito della controversia.
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