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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13952/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per rapina aggravata denunciando: 1) nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello perché eseguita presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio eletto (richiamo agli artt. 178 lett. c, 179 e ss. c.p.p.); 2) utilizzabilità indebita, in dibattimento, delle dichiarazioni della persona offesa rese fuori dal contraddittorio in sede di indagini preliminari (richiamo all'art. 512 c.p.p.), per mancanza di prova dell'imprevedibilità dell'impossibilità di ripetizione della testimonianza e per carenza di riscontri esterni (assenza della refurtiva nella borsa sequestrata, incertezza su lesioni e monile); 3) difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e richiesta di valutazione ai sensi dell'art. 114 c.p. Sono stati anche prodotti motivi nuovi insistenti sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni ex art. 512 c.p.p. e sulla mancata acquisizione tecnica più approfondita dei fotogrammi di videosorveglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la giurisprudenza consolidata considera la notifica al difensore di fiducia, seppur irrituale rispetto al domicilio eletto, una nullità di regime intermedio e non idonea di per sé a pregiudicare la conoscenza dell'atto, soprattutto in mancanza di specifica indicazione del danno subito dall'imputato; nel caso concreto non è stato dimostrato alcun pregiudizio e il difensore non aveva sollevato eccezioni in primo luogo. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la valutazione sulla prevedibilità dell'irreperibilità del teste va fatta ex ante: il giudice di primo grado aveva ritenuto la vittima allora reperibile (viveva stabilmente in aeroporto) e la Corte d'appello ha legittimamente ritenuto sopravvenuta e imprevedibile la grave alterazione delle condizioni di salute (esiti di ictus e afasia) che ha reso impossibile la ripetizione; la Corte ha inoltre richiamato la coerenza del narrato e l'esistenza di elementi di riscontro (fotogrammi che attestano la presenza dell'imputata). Il terzo motivo è stato ritenuto generico e privo di un'effettiva prospettazione di vizi di motivazione: la Corte ha ritenuto corretto il giudizio di merito sul valore del bene sottratto (anche monili in oro) e sul contributo non marginale della ricorrente. In definitiva il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 23 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamata la forma di procedimento (modalità di trattazione del ricorso) prevista dalla normativa emergenziale; atto procedurale osservato dalla Corte

  • Articoli 178 lett. c), 179 e ss. del codice di procedura penale (norme sulla notificazione degli atti)

    Richiamati a fondamento della censura sulla notifica al difensore di fiducia anziché al domicilio; la Cassazione applica la giurisprudenza che limita la rilevanza della nullità se non è dimostrato un pregiudizio

  • Art. 512 cod. proc. pen. (utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa rese fuori dal contraddittorio)

    La Corte ha confermato che le dichiarazioni extraprocessuali possono essere utilizzate quando la mancata ripetizione è imprevedibile al momento in cui si sarebbe potuto chiedere l'incidente probatorio (valutazione ex ante); nel caso è stata ritenuta sopravvenuta l'impossibilità per sopravvenute gravi condizioni di salute

  • Art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen. (norma abrogata citata dalla giurisprudenza)

    La giurisprudenza richiamata aveva trattato la notifica al difensore ai sensi della disposizione poi abrogata; la Corte utilizza quel precedente per sostenere la non decisività della notifica al difensore in assenza di pregiudizio

  • Art. 491 cod. proc. pen. (eccezioni preliminari e loro tempestività)

    Richiamato il principio che questioni preliminari devono essere sollevate prima dell'apertura del dibattimento; la mancata tempestiva deduzione indebolisce la censura

  • Artt. 62 n. 4 e 114 cod. pen. (circostanze attenuanti e valutazione della condotta)

    Richiamati in relazione alla contestata omissione motivazionale; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito (assenza delle attenuanti) fosse adeguatamente motivata in base agli accertamenti sui fatti e sul valore del bene sottratto

Massime di principio

  • La notifica di atti al difensore di fiducia, anche se non conforme al domicilio eletto, non determina automaticamente nullità idonea a vanificare il processo: il ricorrente deve dimostrare il concreto pregiudizio nella conoscenza dell'atto o nell'esercizio della difesa.
  • Le censure sulla notifica devono essere sollevate tempestivamente (prima dell'apertura del dibattimento) ai sensi delle norme sulle eccezioni preliminari; la mancata tempestività può renderle inammissibili o deboli in sede di legittimità.
  • L'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni della persona offesa rese fuori dal contraddittorio è valutata con riferimento alla prevedibilità, ex ante, dell'impossibilità di ripetizione: se l'impossibilità è sopravvenuta e non prevedibile al tempo delle indagini, le dichiarazioni possono essere ritenute utilizzabili a condizione che vi siano adeguati elementi di riscontro.
  • Per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni extraprocessuali è efficace dimostrare che l'irreperibilità era prevedibile già durante le indagini (quindi si doveva richiedere l'incidente probatorio) oppure che mancano riscontri esterni rilevanti; altrimenti i giudici di merito possono ammessi i verbali.
  • I giudizi sulla valutazione delle circostanze attenuanti sono responsabilità del giudice di merito: in Cassazione le censure sono spesso dichiarate generiche se non indicano errori di diritto o specifiche illogicità nella motivazione.
  • Nei casi di video-prove o immagini tecniche, la contestazione relativa a mancati approfondimenti tecnici (es. ingrandimento/analisi dei fotogrammi) deve essere specifica e dimostrare che l'approfondimento avrebbe potuto influire sul giudizio probatorio; altrimenti è considerata mera speranza di prova alternativa.

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