Sentenza n. 5165/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento - del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter, comma 9-bis del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022 n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 151 del 14 dicembre 2022, non comunicata all’esponente; - delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale con i quali è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda: Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 1 Dolomiti, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 3 Serenissima, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018 compresi”; Deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 5 Polesana, avente ad oggetto “Aggiornamento della Certificazione dei dati dei DM (Dispositivi Medici) anni dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, avente ad oggetto “Rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, avente ad oggetto “Ricognizione delle fatture iscritte al conto “BA0210 – Dispositivi Medici” dei conti economici 2015 – 2016 – 2017 per fornitore (Decreto Ministero della Salute 6/10/2022)”; Deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 del Direttore Genera-le dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedale – Università Padova, avente ad oggetto “Rilevazione dei dispositivi medici acquistati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018: suddivisione del valore del fatturato in centesimi di euro con dettaglio per fornitore e per singolo documento”; Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Istituto Oncologico Veneto, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, di contenuto non conosciuto; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR; nonché per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lett. b) della L. 228/2012, dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del TFUE; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi alla determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e alla quantificazione degli oneri di ripiano a carico della ricorrente, oltre al diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto regionale recante la ripartizione degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, le deliberazioni delle aziende sanitarie regionali di validazione e certificazione del fatturato, i decreti ministeriali di certificazione del superamento dei tetti e di adozione delle linee guida, nonché gli ulteriori atti presupposti e connessi. La ricorrente ha dedotto censure sia relative all’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative istitutive e disciplinanti il meccanismo del payback, per violazione di plurimi parametri costituzionali, della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia vizi propri degli atti impugnati. Ha inoltre chiesto, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e ha domandato l’accertamento del diritto di accesso agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa regionale e degli oneri di ripiano posti a suo carico.
La decisione
Nel corso del giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli obblighi relativi agli anni considerati. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il versamento richiesto e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha qualificato la situazione non come cessazione della materia del contendere, poiché non risultava un’attività integralmente satisfattiva della pubblica amministrazione, ma come sopravvenuto difetto di interesse alla decisione: il pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta rendeva sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito, comprese le censure di legittimità costituzionale, la richiesta di rinvio pregiudiziale e la domanda di accesso. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L’integrale versamento [...] estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici [...], precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
La disposizione sopravvenuta consente di estinguere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali; l’adempimento rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati e determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale fondamento degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale base dei provvedimenti regionali e provinciali di quantificazione degli importi oggetto di payback.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla celebrazione da remoto della camera di consiglio.
art. 31 c.p.a.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La pronuncia applica la regola processuale dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, pur senza indicare espressamente nel testo il comma e la lettera della disposizione.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un atto o di un fatto che renda sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si distingue dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima richiede che l’operato successivo della pubblica amministrazione sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre la prima ricorre anche quando un atto o un fatto sopravvenuto renda inutile la decisione giudiziale, senza che vi sia una piena soddisfazione dell’interesse per effetto dell’attività amministrativa.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può assorbire le ulteriori censure di merito e le questioni subordinate, comprese quelle di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale, non più necessarie ai fini della decisione.
- L’adempimento di un obbligo ridotto previsto da una disciplina sopravvenuta, accompagnato dall’estinzione dell’obbligazione originaria e dalla preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali relative al medesimo obbligo, può rendere attuale il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sull’impugnazione degli atti che avevano quantificato l’obbligazione originaria.
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