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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04590/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo privo dei requisiti di specificità richiesti per il ricorso per cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in relazione ai reati contestati di tentato rapina aggravata e danneggiamento aggravato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e indeterminata, perché non indicava quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre al proscioglimento e non confrontava in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta invece logicamente corretta e argomentata.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro invocato dalla ricorrente per ottenere un proscioglimento di immediata evidenza; la Corte non ne entra nel merito perché il motivo è ritenuto generico.

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte lo applica come norma che impone la specificità del motivo di impugnazione; la mancanza di indicazione puntuale degli elementi di censura rende il ricorso inammissibile.

  • art. 56 c.p.

    Norma richiamata nella descrizione del reato contestato, in relazione al tentativo.

  • art. 628, comma secondo, c.p.

    Norma richiamata nella descrizione del reato contestato, quale rapina aggravata o comunque nella forma indicata nel capo d'imputazione.

  • art. 635, comma secondo, n. 1, c.p.

    Norma richiamata nella descrizione del reato contestato, quale danneggiamento aggravato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è sufficiente se non è accompagnata da una censura specifica e puntuale degli elementi fattuali o giuridici che imporrebbero il proscioglimento immediato.
  • Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente e specifico: è inammissibile quando si limita ad affermazioni generiche, senza indicare con precisione i rilievi mossi alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Se la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente corretta e argomentata, il ricorrente deve confrontarsi in modo analitico con essa; la mera riproposizione di una richiesta di proscioglimento non consente alla Corte di esercitare il sindacato di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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