Sentenza del 24/04/2015 n. 8345 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società contestavano l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'imposta di registro in misura proporzionale su un contratto di locazione immobiliare infragruppo stipulato nel 2002. Sostenevano che, pur essendo il contratto esente da IVA ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 133 del 1999, dovesse applicarsi l'imposta di registro in misura fissa in base al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. Secondo le ricorrenti, l'agevolazione IVA avrebbe dovuto impedire l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale, anche se l'operazione non rientrava espressamente tra le ipotesi indicate dall'art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale. Ha stabilito che, per il testo dell'art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986 vigente nel 2002, il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa per operazioni esenti IVA costituiva un'agevolazione eccezionale, applicabile esclusivamente ai casi espressamente previsti, ossia alle esenzioni IVA di cui agli artt. 7 e 21 del D.P.R. n. 633 del 1972. L'esenzione prevista per le operazioni infragruppo bancarie dalla legge n. 133 del 1999 non consentiva quindi l'applicazione analogica della misura fissa. La Corte ha inoltre ritenuto che la modifica legislativa successiva avesse confermato tale interpretazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della novità e difficoltà della questione.
Norme richiamate
Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 6, comma 1, lett. a)
Prevedeva l'esenzione IVA per determinate prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività ausiliarie da società appartenenti a gruppi bancari, tra cui l'operazione oggetto della controversia.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, comma 1
Il contratto ... deve scontare l'imposta di registro in misura proporzionale ... atteso che ... prevedeva il pagamento in misura fissa solo per le operazioni esenti IVA ... ex artt. 7 e 21.
La regola di alternatività tra IVA e imposta di registro non comportava automaticamente l'applicazione della misura fissa a tutte le operazioni esenti IVA. La misura fissa era un'eccezione, applicabile solo alle fattispecie espressamente indicate dalla norma e non suscettibile di interpretazione analogica.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 7 e 21
Individuavano, secondo il testo allora vigente dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986, le sole operazioni esenti IVA alle quali si applicava l'imposta di registro in misura fissa.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Le norme agevolative, in quanto eccezionali, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a fattispecie non espressamente previste.
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 82, comma 14, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133
La modifica dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 ha escluso espressamente la locazione infragruppo in questione dalle operazioni assoggettabili all'imposta di registro in misura fissa, confermando l'interpretazione adottata dalla Corte per il periodo precedente.
Massime di principio
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non significa che ogni operazione esente IVA debba essere registrata in misura fissa: occorre verificare se la specifica esenzione rientri tra quelle espressamente richiamate dalla normativa vigente al momento dell'atto.
- Le agevolazioni fiscali e le deroghe alla tassazione ordinaria sono di stretta interpretazione; non possono essere estese per analogia a operazioni simili ma non espressamente contemplate.
- Quando un'operazione è esente IVA per una disposizione agevolativa speciale e non rientra nelle eccezioni previste dalla legge di registro, può essere dovuta l'imposta di registro proporzionale.
- La disciplina applicabile deve essere individuata con riferimento alla normativa vigente alla data di registrazione dell'atto, tenendo conto delle eventuali modifiche successive solo come possibili elementi di conferma interpretativa, salvo che abbiano efficacia retroattiva.
- Non è possibile cumulare automaticamente più benefici fiscali: un'esenzione IVA non comporta necessariamente anche l'applicazione della misura fissa dell'imposta di registro.
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