Ordinanza n. 687/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) della delibera, prot. 2417, del 12 dicembre 2025, di aggiudicazione della gara per la fornitura di apparecchiature diagnostiche dedicate alla prevenzione e diagnosi delle malattie genere sensibili nell’ambito del progetto “Ammodernamento delle apparecchiature diagnostiche” – Codice Cam.4.5._03 di cui al programma nazionale equità nella salute (Pnes) 2021-2027 – CUP: G79I24000760006 – Lotto 2, 7 videocolposcopi, base d’asta 140.000,00, CPV prevalente 33168000-5; 2) ove e per quanto occorra, dei verbali di seduta della Commissione n. 1, del 7 ottobre 2025, n. 2 del 10 ottobre 2025, del verbale di seduta riservata n. 3, del 14 ottobre 2025 in cui si è proceduto all’attribuzione punteggi tecnici Lotto n. 2; 3) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di aggiudicazione del Lotto 2 della gara per la fornitura di sette videocolposcopi, nonché verbali della commissione relativi alla valutazione dell'offerta tecnica
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'aggiudicazione del Lotto 2 di una procedura di gara indetta dall'ASL Napoli 2 Nord per la fornitura di apparecchiature diagnostiche, unitamente ai verbali delle sedute della commissione e agli ulteriori atti connessi. Dal testo dell'ordinanza emerge che le censure dedotte riguardano questioni tecniche connesse alla procedura e, in particolare, all'attribuzione dei punteggi tecnici da parte della commissione giudicatrice. Il contenuto specifico dei motivi di ricorso non è ulteriormente precisato nell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il ricorso necessitasse di un approfondito esame nel merito, in ragione della complessità delle questioni tecniche sottese alle censure. Non ha quindi definito la fondatezza dei motivi né ha disposto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere eventualmente soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 14 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
eventuale sospensione dell'efficacia
La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante una misura sospensiva immediata, attraverso la fissazione sollecita dell'udienza di merito quando ciò sia ritenuto adeguato alle esigenze cautelari.
art. 55, comma 10, c.p.a.
fissando conseguentemente per la discussione del ricorso la data indicata in dispositivo
In presenza di esigenze cautelari, il giudice può fissare con priorità la discussione del ricorso nel merito, evitando di pronunciarsi immediatamente con una sospensione cautelare.
Massime di principio
- Quando le censure proposte contro l'aggiudicazione implicano questioni tecniche complesse che richiedono un approfondito esame, il giudice cautelare può ritenere non adeguata una decisione immediata sulla sospensione e assicurare la tutela interinale mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione accelerata del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell'atto impugnato, quando il rapido esame della causa sia idoneo a soddisfare le esigenze cautelari prospettate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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