Corte di giustizia, Sentenza C-607/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020. — Husqvarna AB contro Lidl Digital International GmbH & Co. KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Marchi dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 55, paragrafo 1 – Decadenza dai diritti connessi al marchio dell’Unione – Marchio dell’Unione che non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni – Scadenza del termine del periodo di cinque anni – Data della valutazione. — Causa C-607/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito, in materia di marchio dell’Unione, quale sia la data rilevante per valutare la decadenza per mancato uso quando la relativa domanda sia proposta in via riconvenzionale in un giudizio per contraffazione. Ha escluso che si possa fare riferimento all’ultima udienza di discussione e ha affermato che il controllo va compiuto alla data della proposizione della domanda riconvenzionale. La soluzione è fondata sul tenore del regolamento e sull’esigenza di preservare il carattere unitario del marchio dell’Unione.
Decadenza del marchio dell’Unione per mancato uso: nel caso di domanda riconvenzionale, il quinquennio va verificato alla data di proposizione della domanda, non a quella dell’ultima udienza.
La questione giuridica
Se, in una domanda riconvenzionale di decadenza di un marchio dell’Unione proposta prima della scadenza del periodo di mancato uso, la data rilevante per verificare il compimento del periodo ininterrotto di cinque anni debba essere determinata dal regolamento UE oppure dal diritto nazionale; in caso affermativo, se si debba avere riguardo alla data della domanda riconvenzionale o alla data dell’ultima udienza di discussione in appello.
Principio di diritto
Nel caso di una domanda riconvenzionale di decadenza per mancato uso di un marchio dell’Unione proposta in un’azione per contraffazione, la verifica del compimento del periodo ininterrotto di cinque anni deve essere effettuata alla data di proposizione della domanda riconvenzionale. Non è consentito rinviare tale verifica all’ultima udienza del giudizio, perché ciò introdurrebbe una variabilità dipendente dalle regole processuali nazionali e contrasterebbe con il regime uniforme e con gli effetti della decadenza previsti dal regolamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 1, paragrafo 2
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 14, paragrafo 3
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 51, paragrafo 1, lettera a)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 55, paragrafo 1
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 101, paragrafi 1-3
- Regolamento (UE) 2017/1001, considerando 24
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 17, paragrafo 3
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 58, paragrafo 1, lettera a)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 129, paragrafi 1-3
- Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 211 e 212
Decadenza del marchio dell’Unione per mancato uso: data rilevante in caso di domanda riconvenzionale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof nell’ambito di una controversia tra Husqvarna AB e Lidl Digital International GmbH & Co. KG in materia di contraffazione di un marchio tridimensionale dell’Unione. La questione centrale concerne la data da prendere in considerazione per verificare il compimento del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso, quando la decadenza sia eccepita o domandata in via riconvenzionale nel processo per contraffazione.
Fatti e procedimento principale
Husqvarna era titolare di un marchio tridimensionale dell’Unione registrato per prodotti "irrigatori". Lidl aveva commercializzato, tra il luglio 2014 e il gennaio 2015, un kit di tubi per irrigazione a spirale. Husqvarna ha agito in contraffazione davanti al Landgericht Düsseldorf, chiedendo inibitoria e risarcimento; Lidl ha proposto domanda riconvenzionale di decadenza per mancato uso.
Il primo giudice ha accolto la domanda di contraffazione e respinto la riconvenzionale. In appello, l’Oberlandesgericht Düsseldorf ha invece dichiarato Husqvarna decaduta con effetto dal 31 maggio 2017, ritenendo decisiva l’ultima udienza di discussione del 24 ottobre 2017, e non la data della domanda riconvenzionale proposta nel settembre 2015.
Questioni pregiudiziali
Il Bundesgerichtshof ha chiesto alla Corte, in sostanza:
- se la determinazione del dies a quo per il calcolo del periodo quinquennale di mancato uso rientri nel regime del regolamento sul marchio dell’Unione o sia rimessa al diritto nazionale;
- in caso di risposta affermativa, se la data rilevante sia quella della domanda riconvenzionale o quella dell’ultima udienza di discussione in appello.
Normativa rilevante
La Corte richiama, per il regolamento n. 207/2009:
- il considerando 3 e l’articolo 1, paragrafo 2, sul carattere unitario del marchio dell’Unione;
- l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), sulla decadenza per mancato uso per un periodo ininterrotto di cinque anni;
- l’articolo 55, paragrafo 1, sugli effetti della decadenza dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale;
- l’articolo 101, paragrafi 1-3, sul diritto applicabile nei tribunali dei marchi dell’Unione.
Richiama inoltre, per il regolamento 2017/1001, il considerando 24, l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 129, paragrafi 1-3, e le disposizioni di abrogazione ed entrata in vigore. Tuttavia, poiché la domanda riconvenzionale è stata proposta quando era ancora applicabile il regolamento n. 207/2009, la decisione è resa con riferimento a quest’ultimo.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il regolamento n. 207/2009 non indica espressamente la data rilevante per verificare il compimento del quinquennio di mancato uso. Tuttavia, dal sistema del regolamento emerge che tale verifica va effettuata alla data della proposizione della domanda, poiché l’articolo 55, paragrafo 1, prevede che il marchio sia considerato privo di effetti a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale.
La Corte sottolinea che un’interpretazione fondata sulla data dell’ultima udienza di discussione sarebbe incoerente con il regime degli effetti della decadenza: consentirebbe che la decadenza produca effetti in un momento in cui, al momento della proposizione della domanda, il presupposto del mancato uso quinquennale non era ancora maturato. L’articolo 55, paragrafo 1, consente solo, eccezionalmente, di retrodatare gli effetti della decadenza a un momento anteriore alla domanda, non di posticiparne la verifica a una data successiva.
La Corte respinge anche l’argomento fondato sull’effettività della tutela e sull’economia processuale. Una soluzione rimessa alle regole processuali nazionali farebbe dipendere la portata della tutela del marchio dell’Unione dalla durata del processo e comprometterebbe il carattere unitario del marchio, sancito dal considerando 3 e dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. La fondatezza della domanda riconvenzionale di decadenza non può variare da uno Stato membro all’altro in base alle regole procedurali nazionali.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda riconvenzionale di decadenza dai diritti connessi a un marchio dell’Unione europea, la data da prendere in considerazione per stabilire se il periodo ininterrotto di cinque anni sia giunto a termine è quella della proposizione della domanda riconvenzionale.
Principio affermato
Ai fini della decadenza per mancato uso in via riconvenzionale, il giudice deve verificare se il marchio fosse già rimasto inutilizzato per cinque anni alla data in cui la domanda riconvenzionale è stata depositata; non rileva l’ulteriore decorso del tempo nel corso del processo.
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