Sentenza n. 2032/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento - della deliberazione del Direttore Generale n. 1507 del 17/11/25, avente ad oggetto “Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle aree urbane dei comuni, dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie di competenza dell'asl Napoli 3 Sud - CIG 8444291161 - Annullamento deliberazione n.1336/2025 e risoluzione del contratto aggiudicato con deliberazione n.988/2024, successiva deliberazione n.1011/2025”, con cui si decide, tra l'altro: “di annullare la Deliberazione n.1336 del 1° ottobre 2025, con cui si è preso atto della fusione mediante incorporazione della Futon s.r.l. nella Nehor s.r.l. e della modifica soggettiva del rapporto negoziale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 (vigente ratione temporis); di risolvere il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle aree urbane dei comuni, dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie di competenza dell'ASL Napoli 3 Sud in favore del RTI Tineos s.r.l. - D'Orta - Futon s.r.l. - Uniced s.r.l. Sigeco s.r.l. - CIG 8444291161; di dare atto che non è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria per l'esecuzione della parte residua del contratto, in favore di un altro Operatore Economico, in quanto non risultano essere state presentate altre offerte per la partecipazione alla gara di che trattasi; di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione, in via d'urgenza, di altro Operatore Economico per l'espletamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle aree urbane dei comuni, dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie di competenza dell'ASL Napoli 3 Sud, nelle more dell'espletamento di nuova gara;”; - di tutti gli altri atti e/o provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenti, ivi inclusi quelli istruttori (nota prot. n. 270306 del 14/11/25 del Direttore dell'UOC ABS; nota prot. n. 265873 dell'11/11/25 dell'UOC Affari legali), comunque lesivi degli interessi della ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti a seguito della loro conoscenza. E PER LA DECLARATORIA del diritto al risarcimento del danno ingiusto ex art. 30 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Direttore Generale n. 1507 del 17 novembre 2025, recante annullamento della precedente presa d’atto della fusione societaria e della modifica soggettiva del rapporto negoziale, risoluzione del contratto di appalto e mancato scorrimento della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL ha annullato la precedente deliberazione relativa alla fusione per incorporazione di una componente del raggruppamento e alla conseguente modifica soggettiva del rapporto negoziale, ha risolto il contratto di appalto per il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione e ha rinviato a un successivo provvedimento l’individuazione urgente di altro operatore. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La ricorrente, in data 7 marzo 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro la deliberazione di annullamento e risoluzione né la domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate, in considerazione dell’adesione dell’amministrazione alla relativa richiesta.
Norme richiamate
art. 106, comma 1, lettera d), d.lgs. 50/2016
modifica soggettiva del rapporto negoziale
La disposizione è richiamata nella deliberazione impugnata quale base normativa della modifica soggettiva conseguente alla fusione societaria; il TAR non ne esamina l’applicazione nel merito.
art. 30 c.p.a.
diritto al risarcimento del danno ingiusto
La norma è richiamata quale fondamento della domanda risarcitoria, che non viene esaminata a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando il giudice non ravvisi ragioni per proseguirlo d’ufficio.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito delle censure di annullamento e delle domande connesse non più sostenute dalla parte ricorrente.
- Le spese di giudizio possono essere compensate quando la parte resistente aderisce alla richiesta di compensazione formulata dal ricorrente in occasione della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
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