Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20908/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un coerede, della delibera della comunione ereditaria del 14 giugno 2005 di approvazione del rendiconto 2000 relativo a un immobile sito in Faenza. Il Tribunale aveva respinto l'impugnazione ritenendola tardiva, poiché la posizione del ricorrente non era equiparabile a quella dell'assente ma, al più, a quella del dissenziente. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile il gravame perché proposto oltre il termine breve, ritenendo valida la notifica della sentenza al precedente difensore in data 21 maggio 2009. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) erroneità della declaratoria di tardività, sostenendo che non potesse decorrere il termine breve dalla prima notifica della sentenza quando la parte si fosse difesa con un collegio di difensori composto da autodifesa e avvocato esterno; 2) omessa pronuncia su alcune domande e violazione dell'art. 277 c.p.c., nonché mancata cancellazione di espressioni sconvenienti ex art. 89 c.p.c.; 3) illegittimità della condanna alle spese per errata individuazione dello scaglione tariffario e liquidazione asseritamente superiore ai minimi, con riferimento al D.M. n. 55 del 2014 e ai principi costituzionali di difesa e uguaglianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notificazione del ricorso, perché la notifica alla parte personalmente invece che al difensore domiciliare integra nullità sanata dalla costituzione del controricorrente. Ha inoltre escluso la tardività del ricorso per cassazione, applicando il termine lungo annuale, poiché il giudizio era stato introdotto prima della riforma dell'art. 327 c.p.c. e dovendosi computare anche la sospensione feriale. Tuttavia, nel merito dei motivi, ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività: la notifica della sentenza a uno dei difensori e alla parte che si difendeva in proprio faceva decorrere il termine breve, poiché la nomina di un secondo procuratore si presume aggiuntiva e non sostitutiva, salvo diversa espressa volontà; il secondo motivo è stato reputato inconferente rispetto alla ratio decidendi di inammissibilità, e il rilievo sull'art. 89 c.p.c. è stato dichiarato inammissibile perché attinente a provvedimento ordinatorio; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, non essendo state indicate analiticamente le singole voci tariffarie asseritamente liquidate in eccesso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    la nullità della notificazione del ricorso è sanabile mediante rinnovazione o per effetto della costituzione del destinatario

  • art. 156 c.p.c.

    la costituzione del controricorrente sana la nullità della notificazione

  • art. 327 c.p.c.

    nel giudizio introdotto prima della riforma del 2009 continua ad applicarsi il termine lungo annuale per impugnare

  • art. 46, comma 17, L. n. 69 del 2009

    ha abbreviato a sei mesi il termine lungo di impugnazione, ma la disciplina si applica solo ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009

  • art. 58, comma 1, L. n. 69 del 2009

    regime transitorio: la riforma del termine lungo non si applica ai giudizi anteriori

  • art. 1 L. n. 742 del 1969

    la sospensione feriale dei termini si computa nel termine lungo di impugnazione

  • art. 16, comma 1, D.L. n. 132 del 2014 conv. in L. n. 162 del 2014

    la riduzione del periodo di sospensione feriale opera immediatamente dal 2015 secondo il principio tempus regit actum

  • art. 138 c.p.c.

    la notificazione può essere eseguita a mani proprie del destinatario ovunque si trovi, anche nei confronti del difensore

  • art. 170 c.p.c.

    dopo la costituzione in giudizio, le notificazioni vanno eseguite al procuratore costituito

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente, ma ritenuto non idoneo a escludere la validità della notifica effettuata alla parte/difensore

  • art. 1716 c.c.

    il mandato al secondo procuratore si presume disgiuntivo, salvo diversa volontà espressa

  • art. 277 c.p.c.

    non vi era ragione di esaminare il merito o altre domande una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello

  • art. 89 c.p.c.

    la cancellazione delle espressioni sconvenienti è disposta con ordinanza, non con sentenza decisoria

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro, ma non ritenuto violato

  • art. 12 preleggi

    invocato dal ricorrente nella tesi sull'interpretazione delle notifiche e dei termini

  • art. 115 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato dal ricorrente, ma non rilevante ai fini della decisione

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel censurare la liquidazione delle spese

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo

  • artt. 4 e 5 D.M. n. 55 del 2014

    invocati per contestare la liquidazione delle spese professionali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 360 c.p.c.

    rubricato dai motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale

Massime di principio

  • La notifica del ricorso per cassazione eseguita alla parte personalmente, anziché al procuratore, non è inesistente ma nulla; la nullità è sanata dalla costituzione del destinatario con controricorso o dalla rinnovazione della notifica.
  • Quando la sentenza di merito è notificata a uno dei difensori muniti di pieni poteri o alla parte che si difende in proprio, il termine breve per impugnare decorre dalla prima notifica utile, salvo che risulti una chiara volontà sostitutiva del difensore precedente.
  • La nomina di un secondo procuratore nel corso del giudizio si presume aggiuntiva e non sostitutiva del primo, salvo espressa indicazione contraria; ciascun difensore può ricevere validamente la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve.
  • Nel giudizio introdotto prima della riforma del 2009 continua ad applicarsi il termine lungo annuale per impugnare, al quale va aggiunta la sospensione feriale dei termini.
  • È inammissibile la censura sulle spese di lite che si limiti a contestare in modo generico lo scaglione o l'eccessività della liquidazione senza indicare analiticamente le singole voci e i relativi importi contestati.
  • Una censura sull'omessa pronuncia o sulla mancata trattazione del merito non può incidere su una decisione fondata sull'inammissibilità dell'impugnazione, se la ratio decidendi resta intatta.
  • La richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti ex art. 89 c.p.c. attiene a un provvedimento ordinatorio e non costituisce, di per sé, un motivo idoneo a infirmare la sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.