Cassazione Civile, Ordinanza n. 20908/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un coerede, della delibera della comunione ereditaria del 14 giugno 2005 di approvazione del rendiconto 2000 relativo a un immobile sito in Faenza. Il Tribunale aveva respinto l'impugnazione ritenendola tardiva, poiché la posizione del ricorrente non era equiparabile a quella dell'assente ma, al più, a quella del dissenziente. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile il gravame perché proposto oltre il termine breve, ritenendo valida la notifica della sentenza al precedente difensore in data 21 maggio 2009. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) erroneità della declaratoria di tardività, sostenendo che non potesse decorrere il termine breve dalla prima notifica della sentenza quando la parte si fosse difesa con un collegio di difensori composto da autodifesa e avvocato esterno; 2) omessa pronuncia su alcune domande e violazione dell'art. 277 c.p.c., nonché mancata cancellazione di espressioni sconvenienti ex art. 89 c.p.c.; 3) illegittimità della condanna alle spese per errata individuazione dello scaglione tariffario e liquidazione asseritamente superiore ai minimi, con riferimento al D.M. n. 55 del 2014 e ai principi costituzionali di difesa e uguaglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notificazione del ricorso, perché la notifica alla parte personalmente invece che al difensore domiciliare integra nullità sanata dalla costituzione del controricorrente. Ha inoltre escluso la tardività del ricorso per cassazione, applicando il termine lungo annuale, poiché il giudizio era stato introdotto prima della riforma dell'art. 327 c.p.c. e dovendosi computare anche la sospensione feriale. Tuttavia, nel merito dei motivi, ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività: la notifica della sentenza a uno dei difensori e alla parte che si difendeva in proprio faceva decorrere il termine breve, poiché la nomina di un secondo procuratore si presume aggiuntiva e non sostitutiva, salvo diversa espressa volontà; il secondo motivo è stato reputato inconferente rispetto alla ratio decidendi di inammissibilità, e il rilievo sull'art. 89 c.p.c. è stato dichiarato inammissibile perché attinente a provvedimento ordinatorio; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, non essendo state indicate analiticamente le singole voci tariffarie asseritamente liquidate in eccesso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 291 c.p.c.
la nullità della notificazione del ricorso è sanabile mediante rinnovazione o per effetto della costituzione del destinatario
art. 156 c.p.c.
la costituzione del controricorrente sana la nullità della notificazione
art. 327 c.p.c.
nel giudizio introdotto prima della riforma del 2009 continua ad applicarsi il termine lungo annuale per impugnare
art. 46, comma 17, L. n. 69 del 2009
ha abbreviato a sei mesi il termine lungo di impugnazione, ma la disciplina si applica solo ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009
art. 58, comma 1, L. n. 69 del 2009
regime transitorio: la riforma del termine lungo non si applica ai giudizi anteriori
art. 1 L. n. 742 del 1969
la sospensione feriale dei termini si computa nel termine lungo di impugnazione
art. 16, comma 1, D.L. n. 132 del 2014 conv. in L. n. 162 del 2014
la riduzione del periodo di sospensione feriale opera immediatamente dal 2015 secondo il principio tempus regit actum
art. 138 c.p.c.
la notificazione può essere eseguita a mani proprie del destinatario ovunque si trovi, anche nei confronti del difensore
art. 170 c.p.c.
dopo la costituzione in giudizio, le notificazioni vanno eseguite al procuratore costituito
art. 170 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente, ma ritenuto non idoneo a escludere la validità della notifica effettuata alla parte/difensore
art. 1716 c.c.
il mandato al secondo procuratore si presume disgiuntivo, salvo diversa volontà espressa
art. 277 c.p.c.
non vi era ragione di esaminare il merito o altre domande una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello
art. 89 c.p.c.
la cancellazione delle espressioni sconvenienti è disposta con ordinanza, non con sentenza decisoria
art. 111 Cost.
richiamato come parametro, ma non ritenuto violato
art. 12 preleggi
invocato dal ricorrente nella tesi sull'interpretazione delle notifiche e dei termini
art. 115 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato dal ricorrente, ma non rilevante ai fini della decisione
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza
art. 92 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel censurare la liquidazione delle spese
art. 101 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo
artt. 4 e 5 D.M. n. 55 del 2014
invocati per contestare la liquidazione delle spese professionali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
art. 360 c.p.c.
rubricato dai motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale
Massime di principio
- La notifica del ricorso per cassazione eseguita alla parte personalmente, anziché al procuratore, non è inesistente ma nulla; la nullità è sanata dalla costituzione del destinatario con controricorso o dalla rinnovazione della notifica.
- Quando la sentenza di merito è notificata a uno dei difensori muniti di pieni poteri o alla parte che si difende in proprio, il termine breve per impugnare decorre dalla prima notifica utile, salvo che risulti una chiara volontà sostitutiva del difensore precedente.
- La nomina di un secondo procuratore nel corso del giudizio si presume aggiuntiva e non sostitutiva del primo, salvo espressa indicazione contraria; ciascun difensore può ricevere validamente la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve.
- Nel giudizio introdotto prima della riforma del 2009 continua ad applicarsi il termine lungo annuale per impugnare, al quale va aggiunta la sospensione feriale dei termini.
- È inammissibile la censura sulle spese di lite che si limiti a contestare in modo generico lo scaglione o l'eccessività della liquidazione senza indicare analiticamente le singole voci e i relativi importi contestati.
- Una censura sull'omessa pronuncia o sulla mancata trattazione del merito non può incidere su una decisione fondata sull'inammissibilità dell'impugnazione, se la ratio decidendi resta intatta.
- La richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti ex art. 89 c.p.c. attiene a un provvedimento ordinatorio e non costituisce, di per sé, un motivo idoneo a infirmare la sentenza di merito.
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