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Sentenza

Sentenza n. 2609/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3667/2024 del Tribunale di Milano

Giustizia amministrativa202503817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Giudice del Lavoro che aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta Docente e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria e difensore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 19 luglio 2024. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, l'Amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento, neppure parziale. È stato chiesto di ordinare al Ministero l'erogazione della Carta Docente per euro 1.000,00 in favore della beneficiaria e il pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 407,42 oltre interessi, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e di condannare l'Amministrazione alle spese del giudizio. È stata inoltre richiesta la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quale penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e il Ministero non aveva contestato né l'an né il quantum del credito, né aveva documentato pagamenti o attività esecutive. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari. Ha invece respinto la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sussistenti ragioni ostative e di manifesta iniquità: le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l'esiguità del debito rendevano la penalità eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è automatica e può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, l'applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine senza pagamento, può essere attivato il giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, l'accertato passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 consentono di accertare l'inottemperanza quando l'amministrazione non dimostri di avere effettuato il pagamento o di avere posto in essere adempimenti utili all'esecuzione.
  • Quando l'amministrazione si costituisce senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione del titolo, il giudice può ritenere non contestato il credito nell'an e nel quantum e ordinare il pagamento integrale entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando il termine entro il quale il commissario deve provvedere e ponendo gli oneri dell'attività commissariale a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere valutata in concreto e può essere negata quando le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l'esiguità del debito rendano la sanzione manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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