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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8291/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la rideterminazione della pena disposta dalla Corte d'appello in sede di rinvio. Castrofilippo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il ricalcolo degli aumenti (recidiva e continuazione), sostenendo che la Corte avrebbe applicato l'aumento per recidiva reiterata anziché per quella semplice e non avrebbe adeguatamente motivato il ricalcolo alla luce dell'art. 81, comma 4, cod. pen.; inoltre deduce mancata valutazione dei criteri di determinazione degli aumenti. Di Paola censura la rideterminazione dell'aumento per recidiva ex art. 99, comma 4 (sostenendo che l'aumento di 2/3 equivale a trattare la condotta come due reati) e propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 4, per la fissità dell'aumento. Giuseppe e Stefano Giaconia lamentano la mancata motivazione sui criteri usati per quantificare l'aumento a titolo di continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ritiene che il giudice del rinvio abbia correttamente applicato i principi della sentenza rescindente e le regole di calcolo di cui all'art. 81, comma 4, e art. 99 cod. pen., adottando un criterio riduttivo ove possibile. Sulla recidiva la Corte conferma la legittimità dell'aumento previsto dall'art. 99, comma 4, e respinge la questione di legittimità costituzionale. Per Castrofilippo la pena base è stata mantenuta in 3 anni di reclusione e €3.000 di multa; l'aumento per recidiva è stato contenuto in 6 mesi di reclusione e €1.084,56 di multa, quindi la continuazione ha portato la pena a 4 anni e 6 mesi e €4.500,00. Per Di Paola la pena base è stata mantenuta in 3 anni e €2.800, aumentata per recidiva di 2/3 a 5 anni e €4.666, poi ridotta per il rito. I ricorsi di Giaconia e Stefano sono respinti. Tutti i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 4, cod. pen.

    La Corte lo applica come criterio di conteggio degli aumenti derivanti da precedenti condanne non poste in continuazione, permettendo di mitigare l'effetto dell'aggravante quando i precedenti non costituiscono limite automatico all'aumento.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Riconosciuto l'aumento fisso (2/3) per la recidiva nelle ipotesi previste; la Corte conferma la legittimità della previsione normativa e ne autorizza l'applicazione anche nel caso in esame.

  • art. 99, comma 6, cod. pen.

    Richiamato come corretta base interpretativa per il calcolo e la modulazione degli aumenti connessi alla recidiva e per l'effetto mitigatorio quando i precedenti non sono in continuazione.

  • art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Utilizzato per valutare se più condotte integrino un unico reato di trasporto di stupefacenti (questione rilevante per l'esclusione o meno dell'aumento per continuazione nel caso di Di Paola).

  • legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 4 (modifica art. 99 cod. pen.)

    Richiamata in relazione alla modifica che ha introdotto l'aumento fisso per talune forme di recidiva; la Corte ribadisce la legittimità costituzionale della scelta legislativa.

  • Sez.2, n. 18944 del 22/3/2017 (Innocenti)

    Principio secondo cui, nel giudizio di rinvio, non sussiste l'obbligo di motivazione specifica degli aumenti per i reati satellite quando il giudice si attiene alle ragioni che hanno determinato la pena base; principio al quale il giudice del rinvio è stato vincolato.

  • Sez.U, n. 47127 del 24/6/2021 (Pizzone)

    Le Sezioni unite hanno stabilito che in tema di reato continuato il giudice deve motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; la Corte di cassazione precisa che tale principio non si applica retroattivamente al giudice di rinvio vincolato dalla sentenza di annullamento che ha enunciato diverso principio.

  • Sez.6, n. 14433 del 14/01/2020 (Geraci)

    Conferma il principio che il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento anche se successivamente le Sezioni unite hanno adottato diverso principio.

  • Corte Cost., ord. n. 91 del 2008

    Giurisprudenza costituzionale citata per la conferma della compatibilità dell'aumento fisso per recidiva con i principi costituzionali invocati dai ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento e deve uniformarsi a quel principio anche se successivamente le Sezioni unite abbiano modificato l'orientamento.
  • L'applicazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. può essere utilizzata per modulare l'aumento della pena quando i precedenti non sono posti in continuazione, con possibile effetto mitigatorio.
  • L'aumento previsto dall'art. 99, comma 4 (recidiva) è considerato legittimo e non contrasta, in quanto tale, con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza: la sua obbligatorietà non comporta automaticamente vizio di incostituzionalità.
  • In presenza di un rinvio per rideterminazione della pena il giudice non è sempre tenuto a fornire una motivazione analitica distinta per ciascun reato satellite quando ciò è incompatibile con il principio fissato nella sentenza di annullamento.
  • Le questioni già decise con giudicato interno nella sentenza rescindente non possono essere riproposte dal ricorrente in sede di cassazione.
  • Ricorsi che si limitano a censurare la forma della motivazione senza confutare concretamente il criterio applicato sono spesso dichiarati manifestamente infondati; ciò può comportare condanne al pagamento delle spese e somme alla Cassa delle ammende.

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