Cassazione Penale, Sentenza n. 8291/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la rideterminazione della pena disposta dalla Corte d'appello in sede di rinvio. Castrofilippo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il ricalcolo degli aumenti (recidiva e continuazione), sostenendo che la Corte avrebbe applicato l'aumento per recidiva reiterata anziché per quella semplice e non avrebbe adeguatamente motivato il ricalcolo alla luce dell'art. 81, comma 4, cod. pen.; inoltre deduce mancata valutazione dei criteri di determinazione degli aumenti. Di Paola censura la rideterminazione dell'aumento per recidiva ex art. 99, comma 4 (sostenendo che l'aumento di 2/3 equivale a trattare la condotta come due reati) e propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 4, per la fissità dell'aumento. Giuseppe e Stefano Giaconia lamentano la mancata motivazione sui criteri usati per quantificare l'aumento a titolo di continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ritiene che il giudice del rinvio abbia correttamente applicato i principi della sentenza rescindente e le regole di calcolo di cui all'art. 81, comma 4, e art. 99 cod. pen., adottando un criterio riduttivo ove possibile. Sulla recidiva la Corte conferma la legittimità dell'aumento previsto dall'art. 99, comma 4, e respinge la questione di legittimità costituzionale. Per Castrofilippo la pena base è stata mantenuta in 3 anni di reclusione e €3.000 di multa; l'aumento per recidiva è stato contenuto in 6 mesi di reclusione e €1.084,56 di multa, quindi la continuazione ha portato la pena a 4 anni e 6 mesi e €4.500,00. Per Di Paola la pena base è stata mantenuta in 3 anni e €2.800, aumentata per recidiva di 2/3 a 5 anni e €4.666, poi ridotta per il rito. I ricorsi di Giaconia e Stefano sono respinti. Tutti i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 4, cod. pen.
La Corte lo applica come criterio di conteggio degli aumenti derivanti da precedenti condanne non poste in continuazione, permettendo di mitigare l'effetto dell'aggravante quando i precedenti non costituiscono limite automatico all'aumento.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Riconosciuto l'aumento fisso (2/3) per la recidiva nelle ipotesi previste; la Corte conferma la legittimità della previsione normativa e ne autorizza l'applicazione anche nel caso in esame.
art. 99, comma 6, cod. pen.
Richiamato come corretta base interpretativa per il calcolo e la modulazione degli aumenti connessi alla recidiva e per l'effetto mitigatorio quando i precedenti non sono in continuazione.
art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Utilizzato per valutare se più condotte integrino un unico reato di trasporto di stupefacenti (questione rilevante per l'esclusione o meno dell'aumento per continuazione nel caso di Di Paola).
legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 4 (modifica art. 99 cod. pen.)
Richiamata in relazione alla modifica che ha introdotto l'aumento fisso per talune forme di recidiva; la Corte ribadisce la legittimità costituzionale della scelta legislativa.
Sez.2, n. 18944 del 22/3/2017 (Innocenti)
Principio secondo cui, nel giudizio di rinvio, non sussiste l'obbligo di motivazione specifica degli aumenti per i reati satellite quando il giudice si attiene alle ragioni che hanno determinato la pena base; principio al quale il giudice del rinvio è stato vincolato.
Sez.U, n. 47127 del 24/6/2021 (Pizzone)
Le Sezioni unite hanno stabilito che in tema di reato continuato il giudice deve motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; la Corte di cassazione precisa che tale principio non si applica retroattivamente al giudice di rinvio vincolato dalla sentenza di annullamento che ha enunciato diverso principio.
Sez.6, n. 14433 del 14/01/2020 (Geraci)
Conferma il principio che il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento anche se successivamente le Sezioni unite hanno adottato diverso principio.
Corte Cost., ord. n. 91 del 2008
Giurisprudenza costituzionale citata per la conferma della compatibilità dell'aumento fisso per recidiva con i principi costituzionali invocati dai ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento e deve uniformarsi a quel principio anche se successivamente le Sezioni unite abbiano modificato l'orientamento.
- L'applicazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. può essere utilizzata per modulare l'aumento della pena quando i precedenti non sono posti in continuazione, con possibile effetto mitigatorio.
- L'aumento previsto dall'art. 99, comma 4 (recidiva) è considerato legittimo e non contrasta, in quanto tale, con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza: la sua obbligatorietà non comporta automaticamente vizio di incostituzionalità.
- In presenza di un rinvio per rideterminazione della pena il giudice non è sempre tenuto a fornire una motivazione analitica distinta per ciascun reato satellite quando ciò è incompatibile con il principio fissato nella sentenza di annullamento.
- Le questioni già decise con giudicato interno nella sentenza rescindente non possono essere riproposte dal ricorrente in sede di cassazione.
- Ricorsi che si limitano a censurare la forma della motivazione senza confutare concretamente il criterio applicato sono spesso dichiarati manifestamente infondati; ciò può comportare condanne al pagamento delle spese e somme alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8174/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8175/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8176/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8177/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8178/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8179/2022 del 09/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →