Sentenza n. 150/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza n. -OMISSIS-, a mezzo della quale il Dirigente del Comune di Ancona ha ordinato ai ricorrenti la demolizione delle opere indicate nella premessa della predetto provvedimento e la remissione in pristino dello stato dei luoghi poiché: “realizzate in zona extraurbana sottoposta a vincolo paesaggistico “D.M. 01/08/2001 – Area circostante la-OMISSIS- – in parte in difformità della concessione edilizia -OMISSIS- e dall’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-, ed in parte relativamente ai manufatti di cui ai punti 8 e 9 in assenza del Permesso di costruire di cui all’art. 10 del D.P.R. 380/2001 e dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs 42/2004”; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso al predetto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino relativa a nove opere edilizie, tra cui un cambio di destinazione d’uso e la realizzazione di canne fumarie in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, con riferimento al manufatto indicato al punto 1, genericità e indeterminatezza della motivazione, lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, contraddittorietà, manifesta illogicità ed erroneità dell’accertamento. In particolare, hanno contestato che l’ordinanza non precisasse adeguatamente il numero e le dimensioni delle canne fumarie, la concreta consistenza del cambio di destinazione d’uso e il rapporto con i precedenti titoli edilizi e paesaggistici. Hanno inoltre sostenuto che il manufatto fosse stato autorizzato come annesso agricolo e poi destinato ad accessorio di civile abitazione mediante SCIA, senza esecuzione di opere, e che l’art. 6 delle NTA del PRG non fosse applicabile. Quanto alle canne fumarie, hanno dedotto la non necessità dell’autorizzazione paesaggistica. Nel corso del giudizio, a seguito dell’istruttoria disposta dal TAR, i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse per i manufatti indicati ai punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 dell’ordinanza; il manufatto di cui al punto 6 è risultato demolito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse relativamente ai manufatti di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, poiché demoliti spontaneamente o oggetto di permesso di costruire in sanatoria. Ha invece esaminato nel merito il manufatto di cui al punto 1 e ha respinto le censure. Quanto alle canne fumarie, ha ritenuto irrilevante la mancata indicazione delle loro misure, poiché l’opera era collocata in area paesaggisticamente vincolata e la sua realizzazione incideva sull’aspetto esteriore dell’edificio; pertanto era necessaria la previa autorizzazione paesaggistica e, in sua assenza, l’ordine ripristinatorio era doveroso. Il giudice ha richiamato il d.P.R. 31/2017, che assoggetta a procedimento autorizzatorio semplificato gli interventi sui prospetti comportanti l’inserimento di canne fumarie, nonché l’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004, secondo cui l’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio. Quanto al cambio di destinazione d’uso, il TAR ha interpretato l’ordinanza insieme al verbale presupposto e ha ritenuto sufficientemente chiaro che la contestazione riguardasse il passaggio da porzione accessoria di civile abitazione ad abitazione, non autorizzato e contrario all’art. 6 delle NTA del PRG. Il verbale di sopralluogo aveva infatti rilevato locali arredati, dotati di impianti e abitati, confermando la destinazione residenziale non autorizzata. Il provvedimento è stato quindi inteso non come ordine di demolizione per difformità volumetriche, ma come ordine di rimessione in pristino volto al ripristino della destinazione d’uso autorizzata, oltre alla rimozione delle canne fumarie. Spese compensate per l’eterogeneità delle situazioni e gli sviluppi successivi.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 380/2001
Richiamato nell’ordinanza impugnata quale titolo edilizio necessario per le opere contestate in assenza di permesso di costruire.
art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004
l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio
L’autorizzazione paesaggistica è un presupposto autonomo e indefettibile per la legittima realizzazione e permanenza di opere edilizie in area vincolata.
artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004
Le opere realizzate senza autorizzazione paesaggistica in territorio vincolato sono soggette alle misure ripristinatorie e di reintegro previste dalla disciplina paesaggistica.
art. 3 d.P.R. 31/2017 e Allegato B, voci B.3 e B.4
Gli interventi sui prospetti che alterano l’aspetto esteriore mediante inserimento di canne fumarie sono assoggettati, anche se in forma semplificata, a procedimento autorizzatorio paesaggistico.
art. 6 NTA del PRG comunale
Sono vietati i cambi di destinazione d’uso degli annessi agricoli in abitazioni, qualora gli stessi risultano separati dall’edificio principale possono essere utilizzati come spazi accessori di servizio e di pertinenza delle abitazioni
La disposizione è stata applicata al cambio non autorizzato da spazio accessorio di pertinenza ad abitazione, imponendo il ripristino della destinazione d’uso legittima.
Massime di principio
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la realizzazione di una canna fumaria che incida sull’aspetto esteriore dell’edificio richiede la previa autorizzazione paesaggistica, anche quando l’opera possa astrattamente essere qualificata come pertinenziale, precaria o di edilizia libera sotto il profilo urbanistico-edilizio.
- L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli edilizi; la sua mancanza impedisce il legittimo mantenimento dell’opera in area vincolata e rende doveroso l’ordine di rimessione in pristino.
- La sufficiente determinatezza di un ordine ripristinatorio può risultare dalla lettura congiunta del provvedimento e degli atti presupposti, compreso il verbale di sopralluogo, quando da tale complesso documentale siano individuabili la condotta contestata, la destinazione d’uso abusiva e l’intervento necessario per ripristinare la situazione legittima.
- Il mutamento non autorizzato da spazio accessorio di pertinenza dell’abitazione a locali destinati stabilmente a uso residenziale integra una violazione della disciplina urbanistica sulla destinazione d’uso e può essere sanzionato mediante ordine di rimessione in pristino, anche senza contestazione di difformità volumetriche.
- La sopravvenuta demolizione dell’opera o il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’impugnazione dell’ordine di demolizione relativa a quella specifica opera, con conseguente improcedibilità parziale del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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