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Sentenza

Sentenza n. 385/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a – del decreto del Dirigente della Regione Campania n. 4 del 29.2.2024, successivamente pubblicato e conosciuto, con il quale Rising House è stata autorizzata alla esecuzione del “Progetto di ampliamento del 20% della superficie di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare sita in località Oppido – balzata nel Comune di Lioni (AV)”; b – ove e per quanto occorra, di tutti gli atti presupposti al decreto sub a) ed, in particolare: - della nota prot. n. 326008 del 23.06.2022 dello Staff 50.17.92 (oggi Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali) di comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione relativa alla istanza di Rising House; - della nota prot. n. 377814 del 20.07.2022 dello Staff 50.17.92 (oggi Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali) di richiesta integrazione documentale; - della nota prot. n. 416444 del 19.08.2022 della Comunità Montana Alta Irpinia; - della nota prot. n. 359944 del 12.07.2022 del Genio Civile di Avellino; - della nota prot. n. 12666 del 10.01.2023 dello Staff 50.17.92 (oggi Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali) di avvio del procedimento; - della nota prot. n. 131671 del 10.03.2023 dello Staff 50.17.92 (oggi Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali) di richiesta integrazioni; - della nota di ARPAC - Dipartimento di Avellino prot. n. 14735 in data 01.03.2023; - della nota della Comunità Montana Alta Irpinia prot. n. 3122 del 15.09.2022; - della nota del Genio Civile di Avellino prot. n. 128645 del 09.03.2023; - dei verbali della Conferenza di Servizi in data 31.10.2023, 12.12.2023, 26.01.2024, 09.02.2024 e 05.03.2024; - del Certificato di Destinazione Urbanistica n. 589 dell'11.01.2024, rilasciato dal Comune di Lioni; - del provvedimento prot. n. 4470 del 12.12.2023 della Comunità Montana Alta Irpinia; - del provvedimento del Comune di Lioni prot. n. 592 dell'11.01.2024; - del provvedimento della UOD 50.17.05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino prot. n. 17987 dell'11.01.2024, successivamente integrato, con nota prot. n. 72284 del 09.02.2024; - del provvedimento della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Meridionale prot. n. 4159 del 09.01.2024; - del parere favorevole dell'Ufficio Speciale 60.12.00; - del parere favorevole dell'U.O.D. 50.18.03 del Genio Civile di Avellino; - del parere favorevole della Provincia di Avellino Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale; - del parere della Soprintendenza AABBAPP per le Province di Salerno ed Avellino; c – del decreto del Dirigente della Regione Campania n. 52 del 28.2.2024, successivamente pubblicato e conosciuto, con il quale si è espresso parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale per il “Progetto di ampliamento del 20% della superficie di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare sita in località Oppido – balzata nel Comune di Lioni (AV)” della Società Rising House; d – ove e per quanto occorra, di tutti gli atti presupposti al decreto sub c) ed, in particolare: - della nota di Rising House (prot. n. 313955) del 16.06.2022 di rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il “Progetto di ampliamento del 20% della superficie di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare sita in località Oppido – balzata nel Comune di Lioni (AV)”; - della nota prot. n. 12666 del 10.01.2023 dello Staff 50.17.92 (oggi Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali) di comunicazione di avvio del procedimento di rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; - della nota dello Staff 50.17.92 (oggi Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali) di richiesta al Comune di Lioni di pubblicazione della nota di cui al punto precedente; - della nota prot. n. 131671 del 10.03.2023 dello Staff 50.17.92 (oggi Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali) di richiesta integrazioni; - della nota prot. n. 190422 dell'11.04.2023 dello Staff 50.17.92 (oggi Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali) di sospensione del termine di 180 per la trasmissione delle integrazioni; - dell'avviso di pubblicazione della Regione Campania del 09.08.2023; - della nota prot. n. 402275 del 10.08.2023 di convocazione della Conferenza di Servizi e dei relativi verbali del 31.10.2023, 12.12.2023, 12.01.2024, 26.01.2024 e 09.02.2024; - della scheda istruttoria VIA predisposta dalla Dott.ssa Santangelo; - del parere favorevole della Regione Campania rilasciato nel corso della seduta del 09.02.2024; - della nota prot. n. 84822 del 16.02.2024 dello Staff 50.17.92 (oggi Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali) di comunicazione di avvenuta pubblicazione del resoconto della riunione del 09.02.2024; e – di tutti gli atti ed accertamenti istruttori, richiamati nei decreti sub a) e c), se lesivi dell'interesse della Società ricorrente; f – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CASTELLANO CAVE S.R.L. il 12\7\2024: g – del Decreto Dirigenziale n. 106 del 3.05.2024, pubblicato in Burc n. 37 del 13.05.2024, ad oggetto “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 per il Progetto di ampliamento del 20% della superficie di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare sita in località Oppido-Balzata nel Comune di Lioni (AV)” rilasciato in favore di Rising House srl; h – di tutti i verbali di Conferenza di Servizi, indetta ai sensi degli artt. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e 14 ter L. 241/90, non conosciuti; i – del Rapporto Finale del 5.03.2024 della Conferenza di Sevizi e del relativo aggiornamento del 6.03.2024; j - di tutti i pareri rilasciati in sede di Conferenza di Servizi, ed in particolare: • della Autorizzazione con prescrizioni ai fini dello svincolo idrogeologico prot. 4470 del 12.12.2023 rilasciata dalla Comunità Montana Alta Irpinia; • del Parere Arpac prot. 0077524 del 14.12.2023 e nota prot. 2036/2024; • del Nulla Osta prot. 592 dell’11.01.2024 rilasciato dal Comune di Lioni di compatibilità urbanistica ed acustica; • del Parere favorevole prot. 4159 del 9.01.2024 rilasciato dal Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale; • del Parere favorevole vincolato a prescrizioni in riferimento al parere endoprocedimentale ex art. 269 co. 2 del d.lgs. 152/2006, rilasciato con nota prot. 72284 del 9.02.2024 dalla UOD 501705 della Regione Campania; • del D.D. n. 52 del 28.02.2024 di parere favorevole di VIA rilasciato dall’US 601200; • del D.D. n. 4 del 29.02.2024 di autorizzazione estrattiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 L.R. 54/1985 e degli artt. 10 e 25 delle NdA del PRAE rilasciato dal Genio Civile di Avellino; • della Determinazione n. 512 dell’1.03.2024 della Provincia di Avellino di adozione dell’AUA n. 939; • della Determinazione n. 111 del 6.03.2024 ad oggetto “Rilascio provvedimento conclusivo AUA nell’ambito del Procedimento Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis d.lgs. 152/06 smi in Ditta Rising House srl”. k – di tutti gli altri pareri richiesti dal proponente e resi in Conferenza di Servizi o comunque acquisiti nel corso del procedimento.

Giustizia amministrativa202400799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di autorizzazione estrattiva e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativi all’ampliamento del 20% di una cava di calcare, con i relativi atti presupposti e pareri ambientali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente e beneficiaria)

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, il decreto regionale di autorizzazione estrattiva e il successivo PAUR rilasciato in favore di un’altra società per il progetto di ampliamento del 20% della superficie di coltivazione e di ricomposizione ambientale di una cava di calcare nel Comune di Lioni. Sono stati contestati anche gli atti presupposti, i verbali della Conferenza di servizi, il parere favorevole di VIA, l’autorizzazione paesaggistica e gli ulteriori pareri e autorizzazioni acquisiti nel procedimento. Il testo della sentenza non riporta l’illustrazione dei singoli motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito in rito. Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione a seguito di un accordo transattivo intervenuto tra le parti private il 6 febbraio 2026; la società beneficiaria dell’autorizzazione ha aderito alla richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è stata determinata dalla dichiarazione delle ricorrenti di non avere più interesse alla definizione della controversia, collegata all’accordo transattivo depositato in giudizio, e dall’adesione della società beneficiaria. Non è stato quindi esaminato il merito delle censure rivolte agli atti autorizzatori, ambientali ed estrattivi. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e della sua definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e riferita nel caso concreto all’intervenuto accordo transattivo, comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro processuale della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando risulta da una dichiarazione della parte ricorrente e dalla sopravvenienza di fatti idonei a rendere non più utile la pronuncia, comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • L’intervenuto accordo transattivo tra le parti private può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio amministrativo, se la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse e la parte beneficiaria aderisce alla richiesta.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame nel merito delle censure proposte contro gli atti amministrativi impugnati.
  • In presenza di una definizione in rito derivante da una sopravvenienza concordemente rappresentata dalle parti, le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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