Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15311/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, deducendo un solo motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione sul giudizio di colpevolezza. Sosteneva che la ricostruzione fattuale fosse congetturale e priva di riscontri obiettivi: contestava l'attendibilità del verbalizzante che avrebbe visto l'imputato operare presso il portone dell'edificio, deducendo l'impossibilità materiale di osservazione a distanza, il preteso malfunzionamento del portone, l'assenza di immagini registrate del prelievo della droga, la mancanza di elementi di collegamento con la disponibilità dello stupefacente (chiavi, strumenti di confezionamento), il rinvenimento di soli 255 euro in sede di perquisizione e la contraddittorietà delle dichiarazioni del militare riferente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze di fatto, operazione preclusa al giudice di legittimità. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse congruamente motivato il giudizio di responsabilità sulla base di un compendio indiziario ritenuto convergente e univoco: l'imputato era stato osservato entrare e uscire nervosamente dal portone dell'edificio dove era poi stata rinvenuta la sostanza stupefacente, effettuare telefonate e aprire/chiudere le cassette in cui la droga fu trovata. È stata inoltre ritenuta logicamente disattesa la censura sulla distanza del verbalizzante, poiché questi aveva chiarito di avere piena visibilità delle operazioni. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990

    disposizione incriminatrice posta a base della condanna per il delitto relativo alla sostanza stupefacente; nel caso concreto la responsabilità è stata confermata in appello e non messa in discussione nel merito in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    consente di dedurre in cassazione il vizio di motivazione; la Corte ribadisce però che non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 616 c.p.p.

    a seguito della declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso

    citata come precedente sul limite del sindacato di legittimità, che non consente la rilettura delle prove e l'adozione di una diversa ricostruzione fattuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di sostituzione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • È legittima la decisione di condanna fondata su un compendio indiziario quando gli indizi siano ritenuti dal giudice di merito convergenti, univoci e idonei a superare la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
  • La censura sulla attendibilità di un teste o verbalizzante non è sufficiente in cassazione se il giudice di merito ha già spiegato, con motivazione non illogica, perché quella deposizione sia attendibile e compatibile con gli altri elementi acquisiti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.