Ordinanza n. 1676/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS-del 3.3.2026, notificato in data 13.3.2026, con il quale la Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., con conseguente revoca dei titoli di polizia in materia di armi; - del decreto questorile del 13.3.2026, notificato in pari data, con il quale il Commissariato di P.S. Giugliano-Villaricca ha revocato la licenza di porto di fucile per tiro a volo n.-OMISSIS--P rilasciata in data 5.1.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, con previsione di confisca e distruzione delle armi in caso di mancata cessione entro 150 giorni, e conseguente revoca della licenza di porto di fucile per tiro a volo
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare licenza armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. e il decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile per tiro a volo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In corso di giudizio ha precisato che la domanda cautelare era circoscritta alla parte del provvedimento prefettizio relativa alla confisca e distruzione delle armi oggetto di ritiro cautelativo, previste alla scadenza del termine di 150 giorni dalla notifica in caso di mancata cessione a soggetti autorizzati. Ha rappresentato di non avere individuato, nonostante le ricerche effettuate, soggetti cessionari muniti dei titoli prescritti dalla normativa di settore. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro i provvedimenti, né contesta in questa sede cautelare il divieto di detenzione o la revoca della licenza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti precisati dal ricorrente, ritenendo che la sospensione della previsione di confisca e distruzione non fosse in contrasto con le ragioni di ordine pubblico poste a fondamento del divieto prefettizio. Ha quindi sospeso, nelle more della decisione di merito, l’efficacia del decreto ex art. 39 T.U.L.P.S. limitatamente alla confisca e distruzione delle armi alla scadenza del termine di 150 giorni in caso di mancata cessione a terzi autorizzati. Le armi restano temporaneamente custodite presso l’Autorità di pubblica sicurezza. L’udienza pubblica per il merito è stata fissata al 26 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Costituisce la base del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, cui conseguono i provvedimenti in materia di titoli di polizia.
art. 6 l. n. 152/1975
È richiamato quale base della previsione di confisca delle armi, sospesa dal TAR insieme alla distruzione nel caso di mancata cessione entro il termine stabilito.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR ha provveduto.
Massime di principio
- La sospensione cautelare della sola previsione di confisca e distruzione delle armi può essere disposta quando non compromette le ragioni di ordine pubblico poste a fondamento del divieto prefettizio di detenzione.
- Quando viene sospesa la confisca e distruzione delle armi, la misura cautelare può essere accompagnata dalla custodia temporanea delle stesse presso l’Autorità di pubblica sicurezza, così da preservare le esigenze di sicurezza nelle more del giudizio di merito.
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