Cassazione Penale, Ordinanza n. 23306/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un solo motivo: vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche con riguardo al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e indeterminato, perché non indicava in modo concreto quali elementi della motivazione della decisione impugnata fossero censurati, né consentiva al giudice di legittimità di comprendere i rilievi formulati. È stata inoltre riscontrata la mancanza di specificità, per difetto di correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle poste a base del ricorso.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi posti a fondamento della censura; la sua mancanza determina inammissibilità per genericità e indeterminatezza.
art. 591 c.p.p.
L'inosservanza dei requisiti di specificità del ricorso conduce alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti ad affermazioni generiche di illogicità o contraddittorietà della motivazione senza indicare puntualmente le ragioni della censura.
- Il requisito della specificità impone una correlazione tra i rilievi mossi nel ricorso e le argomentazioni della decisione impugnata; in difetto, il sindacato di legittimità non può essere utilmente esercitato.
- La censura sul trattamento sanzionatorio, per essere ammissibile, deve indicare in modo concreto quali aspetti della motivazione sulla pena sarebbero viziati e perché.
Come è indicizzato
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