Sentenza n. 470/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo - sezione Lavoro n. 1309/25 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 18919/2024, pubblicata in data 19/03/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 20/03/2025, passata in giudicato, provvedendo a “ad erogare in favore della ricorrente € 1.000.00, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale.”, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, sezione Lavoro, n. 1309/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ed era stata disposta la condanna del Ministero all’erogazione di complessivi euro 1.000,00 mediante buoni elettronici di spesa. Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione integrale del titolo, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso dalla notificazione della sentenza. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze mediante l’emissione dei buoni elettronici di spesa, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite PAT secondo la procedura indicata; i ritardi nell’esecuzione possono determinare responsabilità amministrativa. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 189,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di imporre l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie, inclusa la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto dopo la notificazione del titolo giudiziale costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta dirigente dell’amministrazione resistente è applicabile per analogia anche alle ottemperanze relative a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicato analogicamente alla nomina del commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della condanna alle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale ulteriore fondamento della condanna alle spese in favore della parte vittoriosa.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e, nei confronti di una pubblica amministrazione, è inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo.
- In sede di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione su istanza della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dall’ordine giudiziale di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
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