Cassazione Penale, Sentenza n. 37997/2025 del 24/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Moscato in relazione al periodo di arresti domiciliari con braccialetto elettronico dal 30/07/2015 al 01/10/2015. Il Moscato era stato arrestato in flagranza per reati connessi al favoreggiamento della latitanza di Salvatore Tripodi (contestato in base agli artt. 110, 378 c.p. e art.7 L. n.203/1991) e poi prosciolto con formula "perché il fatto non sussiste"; la Corte d'appello aveva ritenuto sussistere la causa ostativa al risarcimento per aver il ricorrente concorso con colpa grave alla determinazione del provvedimento limitativo della libertà, basandosi su ripetute frequentazioni dell'abitazione del latitante, consapevolezza dello status di latitante e comportamento ritenuto gravemente imprudente (es. recarsi più volte per portare caffè). In cassazione il ricorrente deduceva vizio di motivazione e errata interpretazione dell'art.314 c.p.p., sostenendo che le frequentazioni non erano ambigue e che non era provata una condotta gravemente colposa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, è ostativa la condotta del richiedente che abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare l'adozione della misura cautelare; il giudice della riparazione deve operare un'autonoma valutazione ex ante, non volta ad accertare la sussistenza del reato, ma a verificare se la condotta del soggetto abbia ingenerato la falsa apparenza della configurabilità del reato e quindi abbia concorso causalmente alla detenzione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretto il giudizio di merito che ha dato rilievo alle frequenti visite e alla consapevolezza dello status di latitante del Tripodi come condotte gravemente imprudenti e causalmente rilevanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.110 cod.pen.
Richiamato per descrivere il quadro accusatorio originario (concorso di persone nel reato). Non è stato oggetto di valutazione sostanziale nella decisione di cassazione, in quanto la questione centrale riguarda la rilevanza extracontestuale delle condotte ai fini dell'indennizzo.
art.378 cod.pen.
Citato come norma penale in relazione all'accusa di favoreggiamento; la Corte sottolinea che, anche in assenza di condanna, comportamenti collegati al favoreggiamento possono essere valutati dal giudice della riparazione ai fini dell'esclusione dell'indennizzo se costituiscono causa ostativa (dolo o colpa grave).
art.7 L. n.203/1991
Elemento del capo d'imputazione originario; nel giudizio di riparazione la norma è citata come contesto fattuale che ha portato alla misura cautelare, ma non viene riconsiderata nella sua applicazione penale.
art.315 cod.proc.pen.
Indica il giudice competente ad essere adito per la domanda di riparazione; la Corte lo richiama per chiarire che il giudice della riparazione valuta autonomamente la condotta del richiedente rispetto alle condizioni ostative previste dalla normativa.
art.314 cod.proc.pen.
Norma chiave per la riparazione dell'ingiusta detenzione: la Corte interpreta l'art.314 nel senso che l'indennizzo è escluso quando il richiedente abbia concorso a cagionare l'ingiusta detenzione con dolo o colpa grave. Il giudice della riparazione deve motivare specificamente quale comportamento sia ritenuto causa ostativa.
art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Norma invocata dal ricorrente come motivo di impugnazione (vizio di illogicità o carenza della motivazione). La Corte ha ritenuto il motivo infondato, confermando la completezza e coerenza della motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- L'assoluzione penale non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta se il comportamento dell'interessato abbia concorso con dolo o colpa grave a creare la falsa apparenza di responsabilità, ostando al risarcimento.
- Il giudice della riparazione svolge una valutazione autonoma (ex ante) rispetto al giudice penale: non accerta il reato ma verifica se fatti e condotte abbiano causato la misura cautelare, richiedendo motivazione specifica su tali punti.
- Frequentazioni ripetute, contatti assidui con il latitante o i suoi familiari e la consapevolezza dello status di latitante possono costituire, in concreto, condotte di grave imprudenza o negligenza idonee a escludere l'indennizzo, se valutate come contributo causale alla decisione cautelare.
- Il giudice della riparazione può utilizzare il materiale probatorio del processo penale (intercettazioni, annotazioni di polizia, elementi istruttori), ma non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione abbia escluso; deve tuttavia motivare come quegli elementi abbiano influito sulla percezione dell'autorità procedente.
- Ai fini della valutazione della causa ostativa vanno considerate sia le condotte anteriori sia quelle posteriori alla conoscenza dell'indagine; comportamenti processuali (es. autoincolpazione, silenzio sull'alibi) o extra-processuali (grave leggerezza) possono entrambi escludere l'indennizzo.
- La motivazione del giudice deve essere specifica e puntuale: se si ritiene che la condotta del richiedente abbia impedito il riconoscimento dell'indennizzo, occorre indicare quali fatti si ritengono gravemente colposi o dolosi e in quale rapporto causale si pongano rispetto alla misura.
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