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Sentenza

Sentenza n. 2118/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401801

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale sul lotto di proprietà dei controinteressati

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Menfi ai proprietari del lotto confinante, deducendo la violazione dell’art. 6, lett. b), n. 3, delle Norme tecniche di attuazione del Piano di recupero urbanistico Fiori Est, nonché difetto di istruttoria ed errore. In particolare, ha sostenuto che le norme urbanistiche imponevano, per le nuove costruzioni, un arretramento minimo di cinque metri dal confine e un distacco minimo di dieci metri tra pareti finestrate, ammettendo la costruzione in aderenza soltanto in presenza di specifiche condizioni, tra cui un accordo con i proprietari confinanti. Tale accordo, secondo il ricorrente, non sarebbe mai intervenuto. Ha inoltre dedotto che il progetto interessava anche la particella 1537, relativa a una porzione di viabilità comune di cui egli sarebbe comproprietario, sicché il Comune avrebbe dovuto acquisire il suo consenso prima del rilascio del titolo. Il Comune e i controinteressati hanno eccepito la tardività del ricorso e il difetto di interesse. È stata inoltre esaminata d’ufficio la possibile improcedibilità derivante dalla decadenza del permesso di costruire, considerato il mancato inizio dei lavori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Ha ritenuto che il ricorrente avesse acquisito la piena conoscenza del permesso di costruire, della sua esistenza e della sua lesività, al più tardi il 9 agosto 2024, data dell’istanza di accesso nella quale chiedeva copia del permesso e degli elaborati progettuali per verificare il rispetto della sentenza civile di divisione e l’assenza di lesioni dei propri diritti. Da tale data decorreva il termine decadenziale per l’impugnazione; il ricorso, notificato il 7 dicembre 2024, era quindi tardivo. Il Collegio ha precisato che la piena conoscenza non coincide con la conoscenza integrale del provvedimento e dei suoi atti preparatori: è sufficiente conoscere l’esistenza dell’atto, il suo contenuto essenziale e la sua lesività. L’accesso successivo alla documentazione completa avrebbe potuto consentire la proposizione di motivi aggiunti, ma non rimettere in termini per il ricorso introduttivo. Il TAR ha aggiunto che, anche a prescindere dalla tardività, il ricorso sarebbe stato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il permesso di costruire era comunque decaduto per mancato inizio dei lavori entro il termine applicabile secondo la disciplina regionale siciliana. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    Il termine per l’inizio dei lavori e quello di ultimazione sono stabiliti nel permesso di costruire; la mancata osservanza dei termini comporta la decadenza del titolo.

    La disciplina nazionale è stata richiamata per individuare il termine di inizio dei lavori e la conseguenza decadenziale del suo mancato rispetto.

  • art. 6 l.r. Sicilia n. 16/2016

    Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo abilitativo e quello di ultimazione ... non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. I termini ... sono prorogati di due anni ... previa comunicazione motivata dell’interessato da notificarsi prima della scadenza.

    La norma regionale, che ha recepito staticamente l’art. 15 del d.P.R. 380/2001, disciplina autonomamente i termini e consente una proroga massima di due anni per l’inizio dei lavori, previa comunicazione motivata anteriore alla scadenza; il mancato rispetto del termine comporta la decadenza del permesso.

  • art. 10-septies d.l. 21/2022, convertito dalla l. 51/2022

    Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori.

    La richiesta di proroga fondata sulla disciplina nazionale sopravvenuta non ha impedito, nel caso concreto, la decadenza del titolo, poiché il regime regionale applicabile prevedeva una proroga massima biennale.

  • art. 9, comma 2-bis, lett. b), d.l. 200/2025, convertito dalla l. 26/2026

    Il termine è stato da ultimo fissato dal Legislatore in quarantotto mesi.

    Il termine di proroga previsto dalla normativa nazionale è stato ritenuto non applicabile in luogo della disciplina regionale siciliana.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Presidente ha evidenziato alle parti che in sede di decisione saranno valutati eventuali profili di improcedibilità del ricorso.

    La norma è stata applicata per sottoporre previamente al contraddittorio delle parti il possibile rilievo officioso della sopravvenuta decadenza del permesso di costruire.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine decadenziale per impugnare un provvedimento amministrativo, la piena conoscenza si realizza quando il soggetto percepisce l’esistenza dell’atto, il suo contenuto essenziale e la sua concreta lesività; non è necessaria la conoscenza integrale della motivazione o di tutti gli atti del procedimento.
  • Nel caso di impugnazione di un permesso di costruire da parte di un terzo, il termine per ricorrere decorre dalla percezione della lesività del titolo edilizio e non necessariamente dalla data in cui il terzo ottiene, mediante accesso agli atti, copia completa del permesso e della documentazione progettuale.
  • Un’istanza di accesso agli atti può dimostrare la piena conoscenza del titolo edilizio quando, per il suo contenuto e per le ragioni indicate, risulti che il richiedente conosceva già l’esistenza del titolo e ne prospettava la lesività; l’acquisizione successiva della documentazione completa può consentire motivi aggiunti, ma non riaprire il termine per il ricorso introduttivo.
  • Quando il termine per l’inizio dei lavori previsto dal permesso di costruire è inutilmente decorso e il titolo è divenuto decaduto, viene meno l’interesse attuale del terzo all’annullamento del permesso, con conseguente improcedibilità del ricorso, salvo che residuino specifiche utilità giuridiche concretamente perseguibili.
  • In Sicilia, per i permessi di costruire soggetti alla disciplina dell’art. 6 della l.r. n. 16/2016, la proroga del termine di inizio dei lavori è sottoposta alle condizioni e al limite temporale previsti dalla disciplina regionale; la diversa durata della proroga stabilita dalla normativa statale non determina automaticamente la disapplicazione della disciplina regionale recepita.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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