Sentenza n. 389/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione alla sentenza n. 50/2025 del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 50/2025 del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, recante la condanna al pagamento delle somme spettanti per il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e divenuta definitiva. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme indicate per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né l'esistenza dell'inadempimento né la spettanza e l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, pur costituita formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente presso il Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio spettante alla ricorrente, già riconosciuto con la sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto di procedibilità del ricorso per l'esecuzione del giudicato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina della distrazione delle spese prevista dall'art. 93 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme a carico di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, secondo l'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Quando il giudicato non risulta eseguito e l'Amministrazione non contesta la spettanza o l'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
- L'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza deve rifondere le spese del relativo giudizio; tali spese possono essere distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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