Ordinanza n. 9/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con cui si dispone la revoca/rigetto del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per lavoratore straniero nell'ambito del decreto flussi 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca o rigetto del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per lavoratore straniero nell'ambito del decreto flussi 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
L'azienda agricola ha impugnato il provvedimento con cui l'Amministrazione ha disposto la revoca o il rigetto del nulla osta al lavoro subordinato stagionale richiesto nell'ambito del decreto flussi 2023, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalle osservazioni presentate in sede procedimentale al preavviso di revoca o rigetto risultava che la mancata assunzione dei lavoratori era stata determinata dalla loro mancata presentazione presso l'azienda. Il TAR ha ritenuto la vicenda analoga a precedenti controversie relative a procedure di emersione, nelle quali la mancata disponibilità del lavoratore al completamento della procedura era stata considerata potenzialmente riconducibile alla forza maggiore.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame da parte della Prefettura. L'Amministrazione dovrà concludere il riesame entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, garantendo il contraddittorio con la ricorrente. Il giudice ha ritenuto che la mancata disponibilità del lavoratore al completamento della procedura di ingresso o di emersione possa costituire causa di forza maggiore, accertabile anche mediante autodichiarazione ora per allora del datore di lavoro, salvo che emergano elementi tali da mettere motivatamente in dubbio l'attendibilità della dichiarazione. In caso di esito positivo del riesame, dovrà essere rilasciato il titolo di soggiorno richiesto all'interessato. È stata fissata per la prosecuzione la camera di consiglio del 23 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha disposto il riesame dell'atto impugnato.
Massime di principio
- La mancata disponibilità del lavoratore straniero al completamento della procedura di ingresso o di emersione può integrare una causa di forza maggiore rilevante ai fini del riesame del provvedimento di revoca o rigetto del nulla osta al lavoro.
- L'Amministrazione può accertare la causa di forza maggiore anche sulla base di un'autodichiarazione ora per allora del datore di lavoro, purché non emergano elementi che ne mettano motivatamente in dubbio l'attendibilità.
- Quando il giudice dispone il riesame di un provvedimento in materia di nulla osta al lavoro e ingresso dello straniero, l'Amministrazione deve concludere il procedimento entro il termine fissato dal giudice e assicurare il contraddittorio con il datore di lavoro.
- Qualora il riesame si concluda positivamente, l'Amministrazione deve rilasciare il titolo di soggiorno richiesto all'interessato.
Come è indicizzato
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