Sentenza del 03/03/2016 n. 333 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Imposte suiredditi - accertamento - motivazione - Studi di settore - contraddittorio -mancata valorizzazione di elementi di fatto - marginalità del contribuente -particolare situazione di fatto - sussiste - nullità dell'accertamento -consegue. Unaccertamento fondato su studi di settore e comunque preceduto da regolarecontraddittorio deve essere annullato qualora, in motivazione allo stesso, nonsi sia tenuto conto di particolari situazioni personali del contribuente che locollocano in una condizione di assoluta marginalità rispetto al cluster diriferimento nel quale è collocato, e che sono tali da inficiare,implicitamente, le conclusioni statistiche dello studio. (Nel caso di specie,la Commissione ha valorizzato l'età avanzata del contribuente, la crisi del suosettore produttivo, la perdita della clientela di riferimento, il mancatorinnovo di beni strumentali, la conduzione contestuale di una diversa attivitàeconomica).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato formalmente svolto, ma che l'accertamento fosse comunque viziato perché la relativa motivazione non aveva valorizzato né esaminato concretamente le circostanze personali e aziendali dedotte dal contribuente. Poiché tali circostanze potevano inficiare l'applicabilità delle risultanze statistiche al caso concreto, l'accertamento è stato dichiarato nullo e annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'accertamento basato sugli studi di settore, sostenendo che la motivazione non avesse adeguatamente considerato le sue particolari condizioni personali ed economiche. In particolare, l'età avanzata, la crisi del settore produttivo, la perdita della clientela di riferimento, il mancato rinnovo dei beni strumentali e lo svolgimento contemporaneo di un'altra attività economica lo collocavano in una situazione di assoluta marginalità rispetto al cluster statistico di riferimento. Tali elementi erano idonei a mettere in discussione l'attendibilità delle conclusioni standardizzate dello studio di settore.
Norme richiamate
Studi di settore e accertamento tributario
Un accertamento fondato su studi di settore e comunque preceduto da regolare contraddittorio deve essere annullato qualora, in motivazione allo stesso, non si sia tenuto conto di particolari situazioni personali del contribuente che lo collocano in una condizione di assoluta marginalità rispetto al cluster di riferimento.
Il regolare svolgimento del contraddittorio non è sufficiente, da solo, a rendere valido l'accertamento. L'Amministrazione deve esaminare e valutare nella motivazione gli elementi concreti forniti dal contribuente, soprattutto quando dimostrano una significativa distanza dalla situazione economica tipica rappresentata dal cluster statistico.
Obbligo di motivazione dell'accertamento
La motivazione deve spiegare perché le risultanze dello studio di settore restano attendibili anche alla luce delle specifiche condizioni personali, economiche e professionali del contribuente. L'omessa considerazione di elementi potenzialmente decisivi determina l'illegittimità dell'accertamento.
Massime di principio
- Gli studi di settore costituiscono strumenti presuntivi e statistici, non una prova automatica e incontestabile del maggior reddito.
- Il contraddittorio deve essere effettivo: l'Amministrazione deve confrontarsi concretamente con le spiegazioni e la documentazione del contribuente, non limitarsi a rilevare che il contraddittorio si è svolto.
- Le circostanze individuali che pongono l'attività in una situazione anomala o marginale rispetto al cluster possono superare o indebolire la presunzione derivante dallo studio di settore.
- Età avanzata, crisi del mercato, perdita della clientela, obsolescenza dei beni strumentali e svolgimento di altra attività possono essere rilevanti se documentati e valutati nel loro insieme.
- L'accertamento può essere annullato quando la motivazione omette di esaminare elementi specifici idonei a incidere sull'attendibilità della stima statistica applicata al singolo contribuente.
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