Sentenza n. 416/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento esecuzione alla sentenza n. 1496/2024 del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26/11/2024,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e all’accredito dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnare la Carta elettronica del docente e ad accreditare euro 500,00 per ciascun anno scolastico riconosciuto, oltre interessi legali. Il titolo era stato notificato al Ministero il 17 febbraio 2025 e, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla decisione. Anche la successiva diffida del 24 luglio 2025 era rimasta senza riscontro. Le ricorrenti hanno quindi dedotto l’inottemperanza del Ministero e chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza documentare l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo anche per l’esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, purché idonea a costituire giudicato eseguibile. La mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento è stata qualificata come inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare piena e integrale esecuzione al titolo, mediante assegnazione della Carta elettronica del docente e accredito delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, affinché provveda, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, in caso di perdurante inadempimento. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’intervento sostitutivo del giudice amministrativo quando l’Amministrazione non adempie al comando giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il ricorso per ottemperanza nei confronti di un’Amministrazione debitrice è proponibile dopo il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma che ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, quando la pronuncia costituisce un giudicato pienamente idoneo all’esecuzione.
- La mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione del comando contenuto in una sentenza definitiva integra inottemperanza e legittima l’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza, diretto a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e l’integrale attuazione del giudicato.
- In presenza di inottemperanza, il giudice può fissare all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare entro un ulteriore termine qualora l’Amministrazione non adempia.
- La regola secondo cui il commissario ad acta opera senza ulteriore compenso, prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, può essere applicata per analogia anche ad altri giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro.
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