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Sentenza

Sentenza del 22/01/2021 n. 426 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Impugnazione dell'estratto di ruolo relativo a plurime cartelle di pagamento validamente notificate e non impugnate - Inammissibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione dell'estratto di ruolo relativo a più cartelle di pagamento che risultavano essere state validamente notificate ma non impugnate autonomamente nei termini; il ricorrente contestava l'estratto di ruolo nella sua interezza

La decisione

il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'estratto di ruolo non sia autonomamente impugnabile quando le cartelle di pagamento presupposte sono state regolarmente notificate e non sono state impugnate nei termini; inoltre è stato confermato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere rappresentata in giudizio da avvocato del libero foro e che la documentazione prodotta nei termini da tale difensore è utilizzabile

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/92

    richiama il quadro della giurisdizione tributaria e delle regole procedurali sulla impugnazione degli atti tributari; da essa si desume il principio che l'impugnazione deve essere tempestiva e diretta contro l'atto viziato

  • d.l. 136/2018

    utilizzata per confermare la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad essere assistita e rappresentata da avvocati del libero foro; pertanto gli atti e la documentazione prodotti dal difensore sono ammissibili se rispettano i termini

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    interpretazione richiamata nel senso che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile se le cartelle che lo compongono sono state validamente notificate e non contestate; l'impugnazione dell'estratto è ammessa solo se sussiste un vizio dell'atto presupposto

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non può essere impugnato autonomamente se le cartelle di pagamento che lo compongono sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini: in tali casi il ricorso è inammissibile
  • Per contestare efficacemente un estratto di ruolo il contribuente deve indicare e provare un vizio specifico riguardante l'atto presupposto (es. nullità o vizio nella notifica) oppure aver impugnato tempestivamente le singole cartelle
  • L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può essere validamente rappresentata da un avvocato del libero foro; la documentazione prodotta nei termini da tale difensore è ammissibile e utilizzabile dal giudice
  • Il contribuente ha l'onere di impugnare le cartelle individualmente nei termini per preservare la possibilità di contestare l'estratto di ruolo in seguito; in mancanza di ciò, la contestazione dell'estratto risulta preclusa salvo vizi dell'atto presupposto
  • Se si ritiene che vi sia un vizio di notifica o altra nullità delle cartelle, il ricorrente deve specificare quale atto è invalido e fornire prova; solo in presenza di tale vizio l'impugnazione dell'estratto può essere considerata ammissibile

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