Cassazione Civile, Ordinanza n. 20411/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un consorzio di bonifica impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008 e 2009. Nel merito della lite, il consorzio sosteneva: (1) che non sussistesse il presupposto del possesso dei beni demaniali affidatigli, perché la normativa regionale lo qualificherebbe come mero consegnatario delle opere e degli impianti di bonifica e irrigazione; inoltre, richiamando la funzione pubblica svolta e imputabile alla Regione, invocava l’esenzione ICI per gli immobili posseduti dallo Stato o da altri enti pubblici ex art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992; (2) che le unità immobiliari tassate fossero destinate allo svolgimento di una pubblica funzione e dunque classificabili in categoria catastale E/9, con conseguente esenzione ex art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992. Il Comune intimato non svolgeva difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo l’orientamento consolidato secondo cui il rapporto tra consorzi di bonifica e beni demaniali affidati si configura come concessione ex lege a titolo gratuito, senza bisogno di un atto concessorio espresso, con conseguente qualificazione del consorzio come possessore e non mero detentore; ha inoltre escluso l’applicabilità ai consorzi dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992, perché norma di stretta interpretazione riferita ai soli soggetti ivi elencati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova non esaminata dal giudice di merito e comunque non dedotta come vizio di omesso esame; la Corte ha anche osservato che l’esenzione per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie E/1-E/9 non può essere invocata per immobili già iscritti in altre categorie, salvo gli effetti della variazione della classificazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato; è stato disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3
richiamato come norma sull’individuazione del presupposto soggettivo/passivo dell’ICI nel contesto della controversia
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a)
esenzione di stretta interpretazione, applicabile solo agli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici espressamente indicati, non estensibile ai consorzi di bonifica
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. b)
"fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9"
l’esenzione riguarda i fabbricati già classificati in tali categorie o quelli non ancora iscritti al catasto ma classificabili in esse nel periodo considerato; non opera per immobili già iscritti in categorie diverse per iniziativa del contribuente
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3
richiamato quale criterio sistematico per leggere la disciplina catastale dell’esenzione ICI
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 54
la legge istitutiva dei consorzi di bonifica fonda ex lege il rapporto con i beni demaniali affidati e la funzione di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica
l. Regione Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42, art. 1
invocato dal ricorrente per sostenere la riferibilità della funzione pubblica alla Regione
l. Regione Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42, art. 14, comma 1
invocato dal ricorrente per qualificarsi come mero consegnatario delle opere e degli impianti di bonifica e irrigazione
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 115, art. 13, comma 1-quater
fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nei rapporti tra consorzi di bonifica e beni demaniali affidati, il titolo di disponibilità deriva direttamente dalla legge istitutiva e si configura come concessione gratuita ex lege; non è necessario un atto amministrativo concessorio espresso, e il consorzio va considerato possessore del bene ai fini impositivi.
- L’esenzione ICI prevista per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici elencati dalla norma non è estensibile in via analogica ai consorzi di bonifica, poiché la disciplina agevolativa ha natura derogatoria e deve essere interpretata restrittivamente.
- L’esenzione per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali E/1-E/9 presuppone che l’immobile sia già in tali categorie, oppure che sia ancora da iscrivere ma astrattamente classificabile in esse nel periodo considerato; non può essere invocata per immobili già iscritti in categorie diverse salvo i limiti temporali della variazione catastale.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; il ricorso di legittimità controlla la correttezza giuridica della decisione impugnata, non consente di dedurre per la prima volta temi mai sottoposti al giudice di merito.
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