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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08972/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La lite nasce da un contratto di locazione commerciale ultranovennale stipulato da alcuni soltanto dei comproprietari di un immobile, senza il consenso degli altri comproprietari. In un primo giudizio venne dichiarata l'inefficacia del contratto e fu pronunciata condanna generica al risarcimento dei danni da occupazione sine titulo; tale decisione passò in giudicato, con delimitazione temporale del danno fino al 30 settembre 1997 per effetto di una transazione. In un successivo giudizio alcuni comproprietari chiesero la liquidazione del danno già accertato in via generica. Il tribunale accolse la domanda e liquidò somme corrispondenti alla differenza tra il canone di mercato astrattamente ricostruito e quanto percepito a titolo di acconto. In appello, però, la domanda risarcitoria venne respinta per mancanza di prova del danno-conseguenza e dell'effettiva maggiore redditività locativa del bene. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano, in sintesi: 1) violazione dell'art. 278 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la condanna generica avrebbe già accertato anche un aspetto concreto del danno; 2) violazione degli artt. 1173, 2043, 2056 e 2677 c.c. e vizi motivazionali, assumendo che il danno da illegittima occupazione fosse in re ipsa e commisurabile al valore locativo di mercato; 3) violazione delle norme sulle presunzioni e dell'art. 116 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello non avesse tratto dai fatti noti la prova presuntiva del danno e del canone di mercato; 4) nullità della sentenza per difetto di motivazione, specie in relazione alle prove orali non ammesse o non valutate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la condanna generica ex art. 278 c.p.c. accerta l'illiceità della condotta e la sua potenzialità dannosa, ma non sostituisce la prova del danno-conseguenza da svolgere nel giudizio di liquidazione. Ha escluso poi che il preteso danno da occupazione illegittima fosse dimostrato in concreto: la Corte d'appello aveva rilevato che il canone di mercato non era stato identificato in modo attendibile e che mancava prova di offerte concrete o di una effettiva maggiore redditività dell'immobile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile nella sostanza perché mirava a una diversa ricostruzione del fatto e della prova presuntiva, cioè a un nuovo apprezzamento del merito estraneo al giudizio di legittimità. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né mancante. La Corte ha inoltre rilevato che la mancata notifica del ricorso a una controricorrente era stata sanata dal suo controricorso. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 278 c.p.c.

    La condanna generica al risarcimento del danno presuppone l'accertamento dell'illiceità della condotta e della sua potenzialità dannosa; nel successivo giudizio resta da accertare il danno conseguenza e la sua quantificazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale, ma i motivi sono stati respinti perché non coglievano la ratio della decisione impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per lamentare nullità della sentenza o mancanza di motivazione, ma la Corte ha escluso che ricorresse una motivazione apparente o mancante.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La censura per omesso esame di fatti decisivi è stata ritenuta inammissibile o infondata perché diretta in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come base dell'obbligazione risarcitoria, senza accoglimento della censura.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana richiede prova del danno-conseguenza, non essendo sufficiente la mera illiceità della condotta.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del danno deve avvenire secondo i criteri del risarcimento aquiliano e presuppone la prova del pregiudizio subito.

  • art. 2677 c.c.

    Norma richiamata nel ricorso tra quelle applicabili alla prova e alla liquidazione del danno, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle presunzioni; la Corte ha escluso un vizio della sentenza di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie; la Corte ha ribadito che la valutazione del materiale probatorio compete al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova del danno e dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria.

  • art. 2727 c.c.

    È la base normativa del ragionamento presuntivo, ma la censura è stata ritenuta diretta a rimettere in discussione l'accertamento di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non fosse stata raggiunta una prova presuntiva sufficiente del danno e del maggiore canone di mercato.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla Corte per chiarire che il risarcimento copre il danno conseguenza causalmente collegato all'illecito, non la sola potenzialità lesiva.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se previsto.

Massime di principio

  • La condanna generica al risarcimento del danno non esonera il creditore dalla prova del danno-conseguenza nel successivo giudizio di liquidazione: resta precluso solo l'accertamento quantitativo, non quello dell'effettiva esistenza del pregiudizio risarcibile.
  • Il danno da illegittima occupazione di un immobile non può essere automaticamente presunto in ogni caso come danno in re ipsa; occorre dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, che il bene avrebbe concretamente prodotto un reddito maggiore o che vi siano state effettive occasioni locative perdute.
  • La prova per presunzioni è idonea a fondare il risarcimento solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; se la censura si risolve in una diversa lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, essa non è scrutinabile come vizio di legittimità.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza sulla motivazione o sulla valutazione delle prove in una richiesta di nuovo accertamento di merito.
  • La motivazione è viziata solo quando sia mancante o meramente apparente; non basta che il ricorrente ritenga insufficienti o non condivisibili le argomentazioni svolte dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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