Sentenza n. 2011/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 83/2025 del 21 febbraio 2025, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero al pagamento di € 1.030,00, oltre spese generali del 15% e accessori di legge
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I creditori antistatari hanno proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 83/2025, ritualmente notificata e passata in giudicato. Hanno chiesto l’ordine di pagamento delle somme riconosciute dal titolo, una penalità di mora non inferiore a € 10,00 per ogni giorno di ritardo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero non ha adeguatamente contrastato la pretesa. Il TAR ha inoltre rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto per le amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza e ordinando al Ministero di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza gli importi dovuti in base al titolo, detratti gli eventuali pagamenti già effettuati. Ha precisato che il calcolo del creditore non vincola l’Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere verificati secondo il titolo e la legge, inclusi gli artt. 1282 e seguenti c.c.; sono dovuti anche gli ulteriori accessori maturati e legittimamente richiesti, gli oneri di registrazione e le spese riferibili al titolo, nonché gli interessi legali maturati dopo il ricorso. Ha respinto la richiesta di penalità di mora giornaliera, giudicando sproporzionati gli importi domandati. Per il caso di mancato adempimento nel termine ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con incarico da eseguire nei successivi 60 giorni. Ha condannato il Ministero a € 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione ai difensori antistatari. Ha disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza passata in giudicato che condanna un’amministrazione al pagamento di somme costituisce titolo azionabile in ottemperanza.
artt. 1282 e seguenti c.c.
l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: e ciò, in particolare, per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
Il giudizio di ottemperanza consente di soddisfare il credito determinato dal titolo, ma non attribuisce efficacia vincolante ai conteggi unilaterali del creditore: capitale residuo e interessi devono essere accertati applicando il titolo e le norme civilistiche pertinenti.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Per avviare il recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni soggette alla disposizione deve essere decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore dei difensori avv.ti Luigi Bottigliero e Gaetano Bottigliero, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
La dichiarazione di antistatarietà consente la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori che ne abbiano fatto richiesta.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore dei difensori avv.ti Luigi Bottigliero e Gaetano Bottigliero, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Le disposizioni processuali richiamate sono poste a fondamento della distrazione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002)
La rifusione delle spese comprende il contributo unificato soltanto se dovuto per il giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme ha funzione satisfattiva del credito e non costitutiva; l’importo va determinato in base al titolo, alle norme applicabili e agli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l’amministrazione: la loro esatta misura e decorrenza devono essere verificate secondo il titolo giudiziale e la legge.
- Decorso il termine assegnato per l’ottemperanza senza adempimento, il commissario ad acta nominato può intervenire su istanza del creditore e determinare l’importo residuo, adottando gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- Una penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza può essere negata quando l’importo domandato risulti sproporzionato.
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