Cassazione Penale, Ordinanza n. 38475/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per danneggiamento. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 635 c.p., deducendo in sostanza una diversa lettura delle prove e una rivalutazione del compendio probatorio, nonché lamentando l'asserita mancanza di adeguati riscontri alle dichiarazioni accusatorie. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo in parte reiterativo di questioni già esaminate e disattese in appello e, per il resto, diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti. Ha inoltre rilevato che la motivazione di merito aveva valorizzato le dichiarazioni reciproche delle parti e gli elementi di riscontro esterno, escludendo con argomentazione non illogica una reciproca decisiva interferenza. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche risultava sorretto da motivazione non manifestamente illogica e conforme al principio secondo cui il giudice deve indicare gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare puntualmente tutti gli altri. L'imputata è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 635 c.p.
Norma incriminatrice del danneggiamento richiamata quale titolo di responsabilità oggetto di censura in cassazione.
art. 62-bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche implicitamente richiamata dalla doglianza sul loro mancato riconoscimento.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, salvo la deduzione di specifici travisamenti di emergenze processuali rilevanti.
- La motivazione di merito è sufficiente quando affronta gli snodi decisivi della decisione e indica gli elementi ritenuti rilevanti; non è necessario che il giudice confuti uno per uno tutti gli argomenti favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- Ai fini della prova, le dichiarazioni accusatorie possono essere valutate unitamente a riscontri esterni di natura logicamente confermativa, senza che tali riscontri debbano assumere il valore di prova autosufficiente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è immune da censura quando sia sorretto da una motivazione non manifestamente illogica, fondata su elementi decisivi o comunque rilevanti della vicenda.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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