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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03188/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società agricola aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una cooperativa agricola per più crediti: da un lato crediti risarcitori e penali collegati a un contratto di somministrazione di materie prime e al mancato ritiro/smaltimento del digestato; dall'altro un credito di regresso o comunque condizionato derivante da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di entrambe le società in solido. Il giudice delegato aveva escluso i crediti sub a) ritenendoli insussistenti e ammesso solo il credito sub b) in via condizionata. Il tribunale aveva respinto l'opposizione della creditrice, ritenendo che un accordo scritto derogatorio escludesse il fondamento delle pretese risarcitorie e penali, che il danno allegato non fosse provato o fosse stato prospettato in modo nuovo in opposizione, che le penali non fossero dovute per mancanza di risoluzione del contratto e che non fosse provato l'inadempimento relativo al digestato. Il tribunale aveva invece accolto l'impugnazione incidentale tardiva proposta dal curatore contro l'ammissione del credito sub b). La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'accordo derogatorio; il secondo denunciando violazione degli artt. 98 e 99 l.fall. e dell'art. 334 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del curatore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché colpiva solo una delle rationes decidendi poste a base del rigetto delle pretese risarcitorie e penali, senza censurare le ulteriori autonome rationes del tribunale. Ha invece accolto il secondo motivo, ribadendo che nel procedimento di opposizione allo stato passivo disciplinato dalla legge fallimentare non è configurabile un'impugnazione incidentale, né tempestiva né tardiva: il curatore, se vuole contestare un credito ammesso anche solo parzialmente, deve proporre la propria impugnazione autonoma nel termine di cui all'art. 99 l.fall., essendo il sistema concorsuale dotato di disciplina autosufficiente e non integrabile mediante le regole generali del codice di procedura civile. Conseguentemente il decreto è stato cassato senza rinvio limitatamente al profilo accolto, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro di dedotta violazione nella valutazione delle prove/documenti relativi all'accordo derogatorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro di dedotta violazione nella valutazione delle prove/documenti relativi all'accordo derogatorio

  • art. 98 l.fall.

    richiamato per contestare l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale nel procedimento di accertamento del passivo

  • art. 99 l.fall.

    individuato come norma che disciplina in modo autosufficiente i rimedi contro lo stato passivo e il relativo termine, entro il quale il soggetto legittimato deve proporre la propria impugnazione autonoma

  • art. 334 c.p.c.

    ritenuto non applicabile nel procedimento fallimentare di accertamento del passivo per l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale

  • art. 52 l. fall.

    menzionato dal curatore in memoria per sostenere l'asserita inutilità della domanda; la Corte esclude che tale profilo incida sull'interesse ad agire nel presente giudizio

  • art. 382 c.p.c.

    base della cassazione senza rinvio limitatamente al capo affetto da inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva

  • art. 206, comma 4, d.lgs. n. 14/2019

    "può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1"

    richiamato come conferma che solo il codice della crisi ha poi introdotto espressamente, per quel procedimento, la possibilità di impugnazione incidentale

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo una delle autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, senza aggredire tutte le altre che sorreggono il medesimo esito.
  • Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, disciplinato dalla legge fallimentare, non è configurabile un'impugnazione incidentale, né tempestiva né tardiva: chi intenda contestare un credito ammesso deve proporre il rimedio autonomo previsto dalla legge entro il termine previsto.
  • La disciplina dei rimedi avverso lo stato passivo è autosufficiente e non può essere integrata in via analogica con le regole generali sulle impugnazioni del codice di procedura civile quando il legislatore concorsuale abbia espressamente tipizzato i mezzi esperibili.
  • L'interesse ad agire va valutato in astratto con riferimento all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione dedotta, senza anticipare il giudizio sul merito o sull'esito prevedibile della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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