Sentenza n. 920/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - Della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35271 Comunicazione: CP700-4485378-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/02 e 2002/03 nonché - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alle campagne lattiero-casearie indicate nell’atto
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha chiesto l’annullamento della comunicazione AGEA con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare sul latte, nonché degli atti connessi, presupposti o conseguenti. Dal testo emerge che il ricalcolo era stato adottato da AGEA in esecuzione di precedenti sentenze del Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio è tuttavia intervenuta una disciplina legislativa che ha privato di efficacia le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, prevedendone la sostituzione con nuove comunicazioni adottate secondo la disciplina sopravvenuta. AGEA ha confermato tale circostanza nella propria comparsa di costituzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’atto impugnato aveva infatti perso efficacia ex lege in conseguenza dell’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, sicché non sussisteva più un interesse concreto e attuale alla sua eliminazione giudiziale. Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile definizione in rito durante l’udienza e, considerata l’evoluzione normativa della fattispecie, ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. n. 69/2023
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione sopravvenuta ha privato ex lege di efficacia le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA e ne ha previsto la sostituzione con nuove comunicazioni; tale sopravvenienza determina il venir meno dell’interesse attuale all’annullamento dell’atto originariamente impugnato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
sentenza CGUE 27 giugno 2019, causa C-348/18
Indicata dalla disciplina sopravvenuta quale pronuncia cui essa dà attuazione.
sentenza CGUE 11 settembre 2019, causa C-46/18
Indicata dalla disciplina sopravvenuta quale pronuncia cui essa dà attuazione.
sentenza CGUE 13 gennaio 2022, causa C-377/19
Indicata dalla disciplina sopravvenuta quale pronuncia cui essa dà attuazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, una disposizione legislativa sopravvenuta priva ex lege di efficacia l’atto impugnato e ne dispone la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sulla legittimità dell’atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
- La perdita di efficacia dell’atto impugnato derivante direttamente dalla legge è sufficiente a determinare l’improcedibilità del ricorso per annullamento, senza necessità di una pronuncia giudiziale di caducazione dell’atto.
- L’evoluzione normativa sopravvenuta che determina l’improcedibilità del ricorso può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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