Sentenza n. 2249/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, relativa all’assegnazione della Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione il 13 agosto 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. Ha chiesto la condanna del Ministero a dare esatta e integrale esecuzione al titolo giudiziale mediante l’assegnazione e l’accredito sulla Carta del Docente dell’importo di € 1.500,00, corrispondente ai rapporti di lavoro a tempo determinato svolti negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi legali. Ha inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, da attivarsi su istanza di parte per ulteriori sessanta giorni. Il Commissario è stato individuato all’interno del Ministero resistente e senza compenso, ritenendo l’attività ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile in via analogica, anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, la disciplina relativa all’assenza di compenso del commissario appartenente all’amministrazione obbligata. Il giudice ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Ha stabilito che gli atti del Commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, mediante l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 552,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Costituiscono la base normativa dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato o di altro titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’attivazione dell’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Sono richiamati quali disposizioni concernenti modalità e funzionalità della Carta del Docente, alla quale deve essere accreditato l’importo spettante in esecuzione del titolo giudiziale.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all’amministrazione obbligata è ritenuta applicabile per analogia anche nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
È richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato del titolo azionato e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 integrano i presupposti per ordinare all’amministrazione l’esecuzione puntuale e completa della decisione.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il titolo, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- L’incarico di Commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del Commissario ad acta appartenente all’amministrazione obbligata può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
- Il Commissario ad acta deve depositare gli atti nel fascicolo del giudizio esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposito modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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