Sentenza n. 3712/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 14931/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il nuovo bando per il reclutamento di allievi agenti della Polizia Penitenziaria e riconosciuto la prevalenza dello scorrimento della graduatoria precedente
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le candidate avevano partecipato al concorso per 685 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, risultando idonee non vincitrici, e avevano impugnato il successivo bando per 1299 allievi agenti, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’inquadramento mediante scorrimento della graduatoria. Sostenevano che, in base alla disciplina generale del pubblico impiego e ai principi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, lo scorrimento delle graduatorie ancora efficaci costituisse la regola ordinaria, mentre l’indizione di un nuovo concorso richiedesse una motivazione specifica e rafforzata. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo illegittimo il nuovo bando, sostanzialmente identico al precedente e privo di motivazione sulle ragioni della mancata utilizzazione della graduatoria approvata pochi mesi prima. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e sostenendo l’inapplicabilità automatica del principio di prevalenza dello scorrimento al Corpo di Polizia Penitenziaria. Ha invocato la specialità dell’ordinamento delle Forze di polizia, la programmazione annuale delle assunzioni, la necessità di assicurare la ciclicità dei concorsi e l’accertamento attuale dei requisiti di età, efficienza fisica, idoneità psico-fisica e attitudinale. Le appellate hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità dell’appello per violazione del divieto di ius novorum e per integrazione postuma della motivazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l’appello. La deduzione in appello di ulteriori argomentazioni giuridiche sulla specialità dell’ordinamento della Polizia Penitenziaria non costituisce ius novorum, perché non modifica il petitum né la causa petendi e resta nell’ambito della contestazione della sentenza di primo grado. Non vi è stata neppure integrazione postuma della motivazione del bando: il Ministero non ha introdotto nuove ragioni di interesse pubblico né colmato lacune istruttorie, ma ha sostenuto che, per la specialità del settore, non fosse necessario ab origine un obbligo di motivazione rafforzata. Nel merito, l’appello è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto applicabili alle Forze di polizia, compreso il Corpo di Polizia Penitenziaria, i principi elaborati per le Forze armate, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. La specificità ordinamentale riconosciuta dall’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 19 della legge n. 183/2010 consente all’Amministrazione di privilegiare nuovi concorsi rispetto allo scorrimento di graduatorie pregresse, senza una specifica e puntuale motivazione. La programmazione annuale delle assunzioni prevista per il comparto sicurezza-difesa e la necessità di verificare al momento della selezione l’attualità dei requisiti fisici, psico-fisici e attitudinali giustificano la ciclicità delle procedure concorsuali. Lo scorrimento resta una deroga eccezionale, praticabile per assunzioni straordinarie e non calendarizzate oppure quando sia previsto da una specifica norma primaria. Il TAR ha quindi errato applicando automaticamente la disciplina generale del pubblico impiego e imponendo una motivazione rafforzata per la scelta del nuovo concorso. La sentenza di primo grado è stata riformata e il ricorso originario è stato respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 104 c.p.a.
Il divieto di ius novorum impedisce domande o motivi nuovi che modifichino petitum o causa petendi, ma non ulteriori argomentazioni giuridiche coerenti con il thema decidendum originario.
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
La disciplina generale sulla validità e sullo scorrimento delle graduatorie non si applica automaticamente al Corpo di Polizia Penitenziaria, appartenente al comparto speciale sicurezza-difesa.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Salvaguarda la specificità degli ordinamenti delle Forze armate e di polizia, sottraendoli, nei profili considerati, all’automatica applicazione della disciplina generale del pubblico impiego.
art. 19, legge n. 183/2010
Riconosce la peculiarità del ruolo, delle carriere e dello stato giuridico del personale delle Forze armate e di polizia, anche in ragione dei compiti istituzionali e dei requisiti di efficienza operativa.
art. 66, d.l. n. 112/2008
Prevede per i Corpi di polizia un meccanismo di autorizzazione annuale delle assunzioni, coerente con una programmazione periodica e con la ciclica indizione dei concorsi.
d.lgs. n. 443/1992
Disciplina i requisiti di accesso al Corpo di Polizia Penitenziaria, inclusi età, efficienza fisica, idoneità psico-fisica e attitudinale, da verificare al momento della selezione.
art. 3, d.l. n. 92/2024
Le autorizzazioni speciali e temporalmente limitate allo scorrimento delle graduatorie confermano che, nel comparto sicurezza-difesa, lo scorrimento costituisce una deroga subordinata a una specifica previsione normativa.
art. 4, d.l. n. 25/2025
Richiamato nella sentenza quale disposizione rilevante per la disciplina dello scorrimento delle graduatorie nel quadro delle assunzioni straordinarie.
art. 35-ter, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato nella ricostruzione delle tesi delle ricorrenti quale fondamento della pretesa prevalenza generale dello scorrimento delle graduatorie.
Massime di principio
- La prevalenza dello scorrimento delle graduatorie concorsuali non è assoluta e non impedisce in ogni caso l’indizione di nuovi concorsi; nelle ipotesi previste da discipline speciali o caratterizzate da peculiari esigenze organizzative e funzionali, l’obbligo di motivare specificamente la scelta del nuovo concorso può risultare attenuato o escluso.
- Le regole generali sul reclutamento e sulla durata delle graduatorie previste per il pubblico impiego non si applicano automaticamente alle Forze di polizia, poiché la specificità ordinamentale del comparto sicurezza-difesa incide anche sulle modalità di assunzione.
- Per il Corpo di Polizia Penitenziaria, la programmazione periodica e annuale delle assunzioni e la necessità di assicurare flussi ordinati di reclutamento consentono all’Amministrazione di privilegiare l’indizione di nuovi concorsi rispetto allo scorrimento di graduatorie pregresse efficaci, senza una puntuale motivazione rafforzata.
- Nel reclutamento delle Forze di polizia, l’esigenza di verificare al momento della selezione l’attualità dei requisiti di età, efficienza fisica, idoneità psico-fisica e attitudinale giustifica la ciclicità dei concorsi e rende non equivalente il mero scorrimento di una graduatoria risalente.
- Nel comparto sicurezza-difesa, lo scorrimento di graduatorie pregresse costituisce una deroga eccezionale, ammessa per assunzioni straordinarie e non calendarizzate oppure quando sia espressamente autorizzato da una norma primaria.
- In appello non viola il divieto di ius novorum la prospettazione di ulteriori argomentazioni giuridiche che contestino la qualificazione normativa operata dal giudice di primo grado, purché non siano modificati il petitum e la causa petendi.
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