Cassazione Penale, Sentenza n. 30740/2022 del 05/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'appello volto alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente lamentava vizi motivazionali per omissione di argomentazione in ordine alla specifica doglianza circa l'insussistenza delle esigenze cautelari, alla luce degli elementi emersi nella sentenza di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: la richiesta originaria era di "sostituzione" della custodia e non di revoca, e secondo l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. se permangono le qualificate esigenze cautelari l'unica misura applicabile è la custodia cautelare in carcere. Il riferimento finale del Tribunale all'assenza della dimostrazione della sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari è stato ritenuto un mero richiamo alla correttezza formale dato che la richiesta era inammissibile. Il Tribunale ha inoltre motivato come la riduzione sanzionatoria non avesse eliminato gli elementi di pericolosità connessi all'appartenenza al sodalizio mafioso. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; la sentenza è stata mandata alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Quando sussistono le "qualificate esigenze cautelari" previste dal codice l'unica misura applicabile è la custodia cautelare in carcere; dunque una richiesta di sola "sostituzione" è inammissibile se non si chiede la revoca e non emerge la sopravvenuta insussistenza delle esigenze.
art. 416-bis cod. pen.
La contestazione per associazione mafiosa è stata utilizzata per fondare la permanenza della pericolosità del ricorrente e, quindi, la sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma processuale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte alle Sezioni competenti; qui è citata come premessa procedurale per le conclusioni del P.G. e del ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Sanzioni per ricorsi inammissibili: la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può comportare il versamento a titolo di ammenda alla Cassa delle Ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio agli adempimenti di cancelleria previsti dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; disposizione di natura amministrativa-processuale.
Massime di principio
- Se si chiede la sostituzione della custodia cautelare ma permangono le "qualificate esigenze cautelari" ai sensi dell'art. 275, comma 3, la richiesta è inammissibile: occorre chiedere espressamente la revoca e dimostrare fatti nuovi che giustifichino la cessazione delle esigenze cautelari.
- La riduzione della pena in sede di merito non elimina automaticamente la pericolosità personale, soprattutto se fondata su appartenenza ad organizzazioni mafiose; per ottenere la revoca della custodia servono elementi concreti che attestino la sopravvenuta insussistenza del pericolo.
- Nelle impugnazioni è essenziale che il rimedio chiesto corrisponda alle opzioni previste dal codice; formulazioni non conformi (es. chiedere sostituzione quando è possibile solo la revoca) possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda (Cassa delle Ammende); valutare il rischio processuale prima di proporre impugnazioni formalmente inidonee.
- Se la questione solleva questioni di particolare rilevanza interpretativa (ad es. criteri per valutare l'attualità delle esigenze cautelari), si può prospettare la rimessione alle Sezioni Unite, ma tale richiesta non garantisce automaticamente l'accoglimento e non impedisce la declaratoria di inammissibilità se il vizio è formale.
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