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Sentenza

Sentenza n. 6896/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 382/2024, pubblicata il 16 gennaio 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al R.G.N. 7602/2023.

Giustizia amministrativa202600298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 382/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 382/2024, che aveva condannato il Ministero all’attribuzione in suo favore della Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, oltre agli interessi legali, per un importo complessivo di euro 1.000,00. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato, regolarmente notificata all’amministrazione e che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In presenza dell’allegato inadempimento e dell’assenza di contestazioni o chiarimenti da parte del Ministero, il giudice ha ritenuto provato il mancato adempimento, richiamando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha affermato che il diritto riconosciuto dal titolo giudiziale e i relativi presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica riconosciuta nel titolo giudiziale alla docente per gli anni scolastici indicati.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione soccombente di dare esecuzione concreta al comando contenuto nel titolo, una volta verificati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In sede di ottemperanza non sono nuovamente sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato, poiché l’attività del giudice è diretta a rendere effettivo il comando giudiziale e non a riesaminare il merito della pretesa definita dal titolo.
  • Quando il creditore allega il mancato adempimento del giudicato e l’amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la pretesa di ottemperanza può essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di eseguire il giudicato entro un termine ulteriore e previa richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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