Cassazione Penale, Sentenza n. 3752/2022 del 02/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con appello ex art. 322-bis c.p.p., il provvedimento del Pubblico Ministero che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo della societa' Gatti Armando s.r.l., disposto dal G.I.P. del Tribunale di Bologna con provvedimento del 22/02/2021. Il Tribunale di Bologna ha ritenuto non appellabile il provvedimento e ha trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., sulla base della presunta abnormita' del provvedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il provvedimento del P.M. abnorme in quanto il Pubblico Ministero non puo' rigettare una istanza di revoca del sequestro preventivo: egli puo' disporre la revoca con decreto motivato durante le indagini preliminari, ma non e' competente a emanare un provvedimento negativo, che spetta al giudice (G.I.P.). Per cio' la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione diretta degli atti al Tribunale di Bologna (ufficio del G.I.P.) affinche' quest'ultimo valuti l'istanza di revoca.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma invocata come titolo procedurale dell'appello proposto dai ricorrenti contro il provvedimento del P.M.; disciplina la possibilita' di impugnazione in materia cautelare da parte degli interessati.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Consente al Tribunale, quando ritiene un provvedimento non appellabile ma abnorme, di trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione per la decisione. Qui e' stato il presupposto usato dal Tribunale di Bologna per inviare il fascicolo a questa Corte.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018 (Croceri, Rv. 272698-01)
Principio consolidato secondo cui il Pubblico Ministero non puo' rigettare una richiesta di revoca del sequestro preventivo pronunciando un provvedimento negativo: puo' soltanto emettere un decreto motivato di revoca in senso positivo durante le indagini preliminari; la decisione negativa e' devoluta alla cognizione del giudice. Il rigetto operato dal P.M. costituisce atto abnorme impugnabile in cassazione.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero puo' emettere un decreto motivato di revoca del sequestro preventivo durante le indagini preliminari, ma non puo' formalmente rigettare l'istanza: il rifiuto negativo spetta al giudice (G.I.P.).
- Se il P.M. adotta un provvedimento negativo estraneo alla sua competenza, quel provvedimento e' 'abnorme' e puo' essere annullato in Cassazione senza rinvio, con trasmissione degli atti al G.I.P. per la decisione di merito.
- Chi propone istanza di revoca di sequestro deve poter impugnare l'eventuale provvedimento che ne nega l'accoglimento; l'appello ex art. 322-bis c.p.p. e le procedure di trasmissione previste dall'art. 568 c.p.p. sono strumenti utili quando sorgono questioni di non appellabilita' o abnormita'.
- Il Tribunale che ritiene il provvedimento del P.M. non appellabile ma anomalo puo' trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione per la valutazione, evitando rimedi di merito non competenti.
- In casi simili la strategia difensiva dovrebbe: 1) impugnare formalmente l'atto tramite il rimedio procedurale previsto; 2) sottolineare l'assenza di competenza del P.M. a decidere negativamente sulla revoca; 3) chiedere, in caso di abnormita', l'annullamento senza rinvio e la trasmissione al G.I.P. per la valutazione sostanziale.
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