Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12223/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'ARIU deduce mancata/insufficiente motivazione su più capi di imputazione (in particolare capi G, H, DD, EE, FF, MM), contestando la valutazione delle intercettazioni e l'attribuzione di responsabilità per stupefacenti trovati in capo a terzi e sollevando rilievi di possibile bis in idem. L'HARIT deduce la prescrizione dei reati ascritti, sostenendo che le fattispecie erano in massima parte riconducibili al comma 5 dell'art. 73 (salvo riqualificazione per il capo O) e che, anche considerando le interruzioni, il termine prescrizionale massimo era già decorso; inoltre afferma che il periodo di sospensione legato al COVID non ha inciso perché il processo aveva un perizia già conferita il 30/01/2020 e i rinvii successivi sarebbero dipesi dal mancato completamento delle operazioni peritali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure dell'ARIU fossero, in sostanza, censure di merito e che la motivazione della Corte d'Appello, letta congiuntamente alla sentenza di primo grado, fosse sufficientemente logica e non contraddittoria sui capi contestati. Ha ritenuto infondato il motivo dell'HARIT sulla prescrizione, applicando il principio delle Sezioni Unite relativo alla sospensione della prescrizione per l'emergenza COVID-19 (art. 83 d.l. 18/2020) in quanto nel procedimento era decorso un termine processuale (incarico peritale con termine richiesto e rinvii disposti), per cui il termine prescrizionale è spirato successivamente alla sentenza d'appello. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 T.U. stupefacenti (D.P.R. 309/1990), commi 4 e 5

    La qualificazione delle condotte ai sensi dei commi 4 o 5 rileva ai fini della determinazione del termine prescrizionale massimo; la difesa dell'HARIT sosteneva che molte imputazioni rientrassero nel comma 5, con conseguente termine prescrizionale maggiore, ma la Corte ha ritenuto la doglianza infondata alla luce del complesso istruttorio

  • art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n. 18, convertito con legge 24/04/2020 n. 27

    La sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni prevista dall'art. 83, comma 4, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale

    La sospensione prevista dalla normativa emergenziale interrompe la decorrenza della prescrizione se nel periodo indicato era fissata un'udienza o doveva decorrere un termine processuale; nel caso di specie la designazione del perito e il relativo termine hanno fatto ricadere il procedimento nella fattispecie di sospensione

  • Sez. U., Corte di Cassazione, n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna)

    In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale

    Giurisprudenza di legittimità consolidata: la sospensione per COVID va applicata quando vi è stata una udienza fissata o la decorrenza di un termine processuale nel periodo 9/3-11/5/2020; questa interpretazione è stata applicata nel caso per escludere la prescrizione evocata dalla difesa

Massime di principio

  • Le censure di insufficiente motivazione in cassazione devono dimostrare specificamente l'insufficienza o l'illogicità della motivazione: la Corte valuta anche la lettura congiunta della motivazione della Corte d'appello e della sentenza di primo grado, e non riesamina i fatti quando esiste una doppia conforme
  • Se il motivo di ricorso mira in realtà a rimettere in discussione valutazioni di merito e delle prove (intercettazioni, contatti fra indagati, riconduzione della condotta a uno specifico soggetto), la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per essere una valutazione di merito
  • Le doglianze sulla prescrizione devono tener conto delle sospensioni legislative (emergenza COVID) e dei criteri giurisprudenziali: la sospensione dei termini si applica quando nel periodo indicato era fissata un'udienza o decorreva un termine processuale, e la mera esistenza di una perizia conferita è idonea a far ricadere il procedimento nella sospensione
  • La prospettazione della prescrizione richiede un calcolo puntuale e documentato dei termini e delle interruzioni/sospensioni; affermazioni generiche o non supportate da elementi processuali saranno rigettate
  • La condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende è possibile quando i ricorsi sono dichiarati inammissibili e manifestamente infondati o generici

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.