Ordinanza n. 472/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione della copertura con tensostruttura stabile dei quattro campi da padel
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza comunale n. 40 del 27 marzo 2026, adottata dal dirigente comunale ai sensi degli artt. 204 della legge regionale Toscana n. 65/2014 e 38 del d.P.R. n. 380/2001, con cui è stata ordinata la demolizione della copertura tensostrutturale stabile dei quattro campi da padel ubicati a Pietrasanta. È stata altresì contestata la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'applicazione dell'art. 204 della legge regionale Toscana n. 65/2014. La società ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, ma il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Il Collegio ha ritenuto che la possibilità di instaurare un nuovo procedimento, fondato su un'apposita istanza e su una completa istruttoria edilizia, urbanistica e paesaggistica, anziché su una semplice integrazione, rettifica o sostituzione della deliberazione di Giunta n. 51/2023, non incida sull'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione al giudicato richiamato nella pronuncia. Non sono quindi stati ravvisati, nella fase cautelare, elementi idonei a giustificare la sospensione dell'ordinanza di demolizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 204 l.r. Toscana n. 65/2014
La disposizione è indicata quale base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione; il testo dell'ordinanza cautelare non ne espone ulteriormente l'interpretazione.
art. 38 d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è indicata quale ulteriore base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione; il testo dell'ordinanza cautelare non ne espone ulteriormente l'interpretazione.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- La possibilità di avviare un nuovo procedimento amministrativo, fondato su un'apposita istanza e su una completa istruttoria edilizia, urbanistica e paesaggistica, non esonera l'amministrazione dall'obbligo di dare esecuzione a un giudicato già formatosi.
- Nella fase cautelare, la prospettata riedizione del potere mediante un nuovo procedimento non comporta, di per sé, la sospensione dell'atto adottato dall'amministrazione in esecuzione del giudicato.
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