Direttiva 2001/8
Direttiva 2001/8/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2001, che sostituisce l'allegato I alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/8/CE della Commissione aggiorna l'allegato I della direttiva 92/109/CEE, inserendo la norefedrina nella categoria 1 delle sostanze controllate. L'intervento dà attuazione alla decisione della Commissione stupefacenti delle Nazioni Unite del marzo 2000 e mira ad allineare la disciplina comunitaria alla Convenzione ONU del 1988 e al regolamento (CEE) n. 3677/90. Gli Stati membri devono adeguare la normativa nazionale entro il 1° marzo 2001 e informare immediatamente la Commissione.
Sostituzione dell'allegato I della direttiva 92/109/CEE per aggiornare l'elenco delle sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, includendo la norefedrina nella categoria 1.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale in materia di fabbricazione e commercializzazione di talune sostanze usate nella produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. L'intervento riguarda in particolare l'allegato I della direttiva 92/109/CEE e, per effetto del richiamo normativo, l'elenco delle sostanze sottoposte a controllo nelle categorie 1, 2 e 3; dalla motivazione emerge il collegamento con la disciplina internazionale della Convenzione ONU del 1988 e con il regolamento (CEE) n. 3677/90. Non sono previste esclusioni specifiche nel testo fornito.
Sostituzione dell'allegato I alla direttiva 92/109/CEE
La direttiva 2001/8/CE della Commissione interviene in modo puntuale sulla direttiva 92/109/CEE, che disciplina la fabbricazione e la commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Il suo scopo è aggiornare l'elenco delle sostanze controllate, dando attuazione a un'evoluzione del quadro internazionale e mantenendo l'allineamento della normativa comunitaria con gli impegni derivanti dalla Convenzione ONU del 1988.
Finalità e contesto normativo
Nei considerando la Commissione richiama la decisione adottata dalla commissione stupefacenti delle Nazioni Unite nel marzo 2000, che ha incluso la norefedrina nella tabella I dell'allegato alla Convenzione ONU del 1988. La direttiva precisa che la modifica dell'allegato I della direttiva di base è necessaria per conformarsi a tale decisione e per proseguire il coordinamento con il regolamento (CEE) n. 3677/90, relativo alle misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.
Ambito di applicazione
La direttiva è rivolta agli Stati membri, chiamati ad adeguare il proprio ordinamento interno. L'intervento riguarda esclusivamente la sostituzione dell'allegato I della direttiva 92/109/CEE, quindi la classificazione delle sostanze nelle categorie 1, 2 e 3; nel testo fornito non sono indicate ulteriori deroghe o esclusioni. La modifica incide sul regime di controllo delle sostanze impiegate nella produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Modifica sostanziale dell'allegato
L'articolo 1 dispone che l'allegato I della direttiva 92/109/CEE sia sostituito dall'allegato alla direttiva 2001/8/CE. Il contenuto materiale del nuovo allegato non è riportato nel dettaglio nel testo fornito, ma dai considerando emerge che la novità principale consiste nell'inserimento della norefedrina nella categoria 1, con conseguente aggiornamento del perimetro delle sostanze sottoposte a controllo.
Obblighi per gli Stati membri e termine di recepimento
L'articolo 2 contiene il nucleo degli obblighi di recepimento. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° marzo 2001 e devono informare immediatamente la Commissione dell'avvenuto adeguamento. La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità limitato alle modalità tecniche del rinvio: le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dal diritto interno.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 4 individua negli Stati membri i destinatari dell'atto.
Indicazioni pratiche per l'operatore
Per avvocati e commercialisti, il contenuto rilevante è soprattutto l'aggiornamento del catalogo delle sostanze controllate e la necessità di verificare il recepimento nazionale entro il termine indicato. In concreto, la direttiva impone un obbligo di risultato agli Stati membri, ma non armonizza nel dettaglio le forme del recepimento, che restano rimesse alle scelte nazionali purché rispettino il termine del 1° marzo 2001 e l'obbligo di informazione alla Commissione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I della direttiva 92/109/CEE
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I della direttiva 92/109/CEE con l'allegato alla direttiva 2001/8/CE. La modifica serve ad aggiornare la classificazione delle sostanze soggette a controllo, in particolare per la categoria 1.
Inclusione della norefedrina e allineamento alla Convenzione ONU del 1988
Dai considerando risulta che la direttiva recepisce a livello UE la decisione della Commissione stupefacenti delle Nazioni Unite del marzo 2000, che ha incluso la norefedrina nella tabella I dell'allegato della Convenzione ONU del 1988. La modifica dell'allegato I è adottata per conformarsi a tale decisione e per proseguire l'allineamento con il regolamento (CEE) n. 3677/90.
Termine di recepimento e obbligo di informazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° marzo 2001. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione dell'adozione di tali misure.
Modalità di riferimento nella normativa nazionale
Sempre l'articolo 2 prevede che, quando gli Stati membri adottano le misure di recepimento, esse contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 4 identifica gli Stati membri come destinatari della direttiva.
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