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direttiva

Direttiva 2001/6

Direttiva 2001/6/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva adegua per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE sul trasporto ferroviario di merci pericolose, sostituendone l’allegato con il testo RID applicabile dal 1º luglio 2001. L’intervento recepisce l’aggiornamento biennale del RID e coordina l’ordinamento UE con il regime internazionale, utilizzando la terminologia degli Stati membri. Gli Stati membri devono adottare le misure nazionali di attuazione entro termini distinti: 31 dicembre 2001 per la classe 7 e 31 dicembre 2002 per le altre classi.

Terzo adeguamento tecnico dell’allegato della direttiva 96/49/CE al RID 2001 per il trasporto ferroviario di merci pericolose

Ambito di applicazione

Si applica al trasporto di merci pericolose per ferrovia nell’Unione europea, tramite la sostituzione dell’allegato della direttiva 96/49/CE con il testo del RID applicabile dal 1º luglio 2001. Il testo richiama espressamente gli Stati membri come destinatari degli obblighi di recepimento; per la classe 7 (materie radioattive) è previsto un termine transitorio specifico più breve rispetto alle altre classi. È richiamato il SEE. Non risultano esclusioni materiali ulteriori oltre alla disciplina differenziata per la classe 7.

Terzo adeguamento tecnico della direttiva 96/49/CE sul trasporto ferroviario di merci pericolose

La direttiva 2001/6/CE della Commissione interviene quale adeguamento tecnico della disciplina UE sul trasporto ferroviario di merci pericolose. Essa tiene conto dell’aggiornamento biennale del RID e sostituisce l’allegato della direttiva 96/49/CE con il testo applicabile dal 1º luglio 2001, mantenendo l’allineamento tra diritto dell’Unione e disciplina internazionale.

Finalità e contesto normativo

Dai considerando emerge che l’allegato della direttiva 96/49/CE contiene le regole sul trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, note come RID, già applicabili dal 1º luglio 1999. Poiché il RID viene aggiornato ogni due anni, dal 1º luglio 2001 entra in vigore una nuova versione, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2002, salvo per le merci pericolose della classe 7 (materie radioattive), per le quali il periodo transitorio cessa il 31 dicembre 2001. La direttiva è quindi adottata per rendere coerente l’allegato della direttiva 96/49/CE con tale aggiornamento.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda il trasporto di merci pericolose per ferrovia nell’ordinamento degli Stati membri. Il suo effetto principale è la sostituzione dell’allegato della direttiva 96/49/CE con il testo del RID applicabile dal 1º luglio 2001, con adattamento terminologico ai "Stati membri". L’attuazione nazionale è differenziata per categorie di merci: classe 7 entro il 31 dicembre 2001 e altre classi entro il 31 dicembre 2002.

Obblighi per gli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare entro i termini indicati le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta di un obbligo di risultato: la direttiva non armonizza direttamente i mezzi, ma impone che l’ordinamento nazionale sia adeguato ai nuovi standard RID entro le scadenze fissate.

Le misure nazionali devono inoltre:

  • contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • prevedere le modalità del riferimento secondo la scelta degli Stati membri;
  • essere comunicate alla Commissione insieme al testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Contenuto tecnico della modifica

L’articolo 1 sostituisce l’allegato della direttiva 96/49/CE con il RID come allegato I all’appendice B della Cotif, applicabile dal 1º luglio 2001. Il testo chiarisce inoltre che alcune espressioni del RID vengono sostituite con "Stati membri", per adattare il rinvio alla struttura dell’Unione europea.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari formali sono gli Stati membri.

Rilievo pratico per professionisti

Per operatori del settore ferroviario, spedizionieri e consulenti legali o fiscali, la direttiva segnala l’obbligo di applicare il regime tecnico aggiornato del RID dal 1º luglio 2001, con attenzione particolare al regime transitorio distinto per le materie radioattive. Sul piano nazionale, il recepimento richiede l’adeguamento della normativa interna e la verifica della corretta transposizione entro i termini del 31 dicembre 2001 e 31 dicembre 2002, a seconda della classe di merci pericolose.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato della direttiva 96/49/CE

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato della direttiva 96/49/CE con il testo del Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), come allegato I all’appendice B della Cotif, applicabile a decorrere dal 1º luglio 2001. Nel testo sostitutivo, i riferimenti a "parte contraente" e a "gli Stati o le ferrovie" sono sostituiti con "Stati membri".

Termini di recepimento e attuazione nazionale

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2001 per le merci pericolose della classe 7 e entro il 31 dicembre 2002 per le merci pericolose delle altre classi. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione.

Riferimento alla direttiva nelle misure nazionali

Quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla presente direttiva oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Comunicazione delle misure di recepimento

L’articolo 2, paragrafo 2, obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

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