Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2001/7

Direttiva 2001/7/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/7/CE della Commissione aggiorna per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE sul trasporto di merci pericolose su strada. Essa sostituisce gli allegati A e B con il testo ADR applicabile dal 1° luglio 2001, adeguando il diritto UE alla versione aggiornata dell’accordo internazionale. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro termini distinti, più brevi per la classe 7 e più ampi per le altre classi.

Adattamento tecnico degli allegati della direttiva 94/55/CE al testo ADR 2001 per il trasporto su strada di merci pericolose

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sulla disciplina del trasporto su strada di merci pericolose già armonizzata dalla direttiva 94/55/CE. La modifica riguarda gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE, sostituendoli con il testo ADR in vigore dal 1° luglio 2001, con sostituzione del riferimento a "parte contraente" con "Stato membro". Sono previste scadenze di recepimento differenziate per le merci pericolose della classe 7 (materie radioattive) e per le altre classi.

Adattamento tecnico della disciplina UE sul trasporto di merci pericolose su strada

La direttiva 2001/7/CE della Commissione interviene come aggiornamento tecnico della direttiva 94/55/CE, che armonizza le legislazioni degli Stati membri in materia di trasporto di merci pericolose su strada. L’intervento è motivato dall’aggiornamento biennale dell’ADR e mira ad allineare il diritto dell’Unione al testo internazionale applicabile dal 1° luglio 2001.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE riproducono gli allegati dell’ADR nel testo applicabile dal 1° luglio 1999. Poiché l’ADR viene aggiornato ogni due anni e una nuova versione sarebbe entrata in vigore dal 1° luglio 2001, la Commissione ha ritenuto necessario modificare gli allegati della direttiva quadro per mantenere l’allineamento tecnico e operativo della disciplina UE.

Modifica degli allegati della direttiva 94/55/CE

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE con i corrispondenti allegati dell’ADR in vigore dal 1° luglio 2001.

  • Il nuovo testo si applica con la precisazione che l’espressione "parte contraente" deve intendersi sostituita da "Stato membro".
  • È richiamata la futura disponibilità di una traduzione in tutte le lingue comunitarie una volta completato il testo consolidato della versione 2001 dell’ADR.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro termini diversi a seconda della classe di merci pericolose.

  • Per le merci pericolose della classe 7, il termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2001.
  • Per le merci pericolose delle altre classi, il termine è fissato al 31 dicembre 2002.
  • Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione dell’adozione delle misure.

Modalità di trasposizione e comunicazioni alla Commissione

La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità sulle forme e i mezzi del recepimento, ma impone alcune condizioni formali.

  • Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
  • Le modalità tecniche del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.
  • Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Profili operativi per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto come atto di aggiornamento tecnico che impatta sulla disciplina nazionale del trasporto di merci pericolose su strada, con particolare attenzione ai termini di recepimento differenziati e alla necessità di verificare l’allineamento tra normativa interna e versione ADR 2001 richiamata dagli allegati della direttiva 94/55/CE.

Disposizioni principali

Aggiornamento tecnico degli allegati A e B

L’articolo 1 sostituisce gli allegati della direttiva 94/55/CE con il testo degli allegati A e B dell’ADR applicabile dal 1° luglio 2001. Nel testo richiamato, l’espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro". È inoltre indicato che una traduzione in tutte le lingue comunitarie sarà resa disponibile dopo il completamento del testo consolidato della versione 2001 dell’ADR.

Termini di recepimento differenziati

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2001 per le merci pericolose della classe 7 e entro il 31 dicembre 2002 per le merci pericolose delle altre classi. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione.

Riferimento alla direttiva negli atti nazionali

Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Comunicazione delle misure nazionali

L’articolo 2, paragrafo 2, obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materietrasportimerci pericolosesicurezzaravvicinamento delle legislazioniradioprotezione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.