Direttiva 2001/5
Direttiva 2001/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/5/CE aggiorna la disciplina comunitaria sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, modificando gli allegati della direttiva 95/2/CE. L'intervento recepisce sviluppi tecnici e porta a livello UE alcune autorizzazioni già esistenti a livello nazionale, nel rispetto dei criteri generali della direttiva quadro 89/107/CEE. È previsto il recepimento entro il 24 agosto 2002, con obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione e di richiamare la direttiva nazionale di attuazione.
Modifica della direttiva 95/2/CE sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, con aggiornamento degli elenchi di additivi autorizzati e delle relative condizioni d'uso.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire le modifiche apportate alla direttiva 95/2/CE in materia di additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Incide sugli operatori del settore alimentare nella misura in cui vengono ampliati o aggiornati gli elenchi di additivi autorizzati e le condizioni di impiego negli alimenti; riguarda inoltre gli additivi specificamente menzionati negli allegati modificati, tra cui E 949 idrogeno, nonché i propano, butano e isobutano autorizzati a livello comunitario. Sono richiamate anche le regole di etichettatura per tali prodotti quando rientrano nella disciplina degli aerosol di cui alla direttiva 75/324/CEE.
Direttiva 2001/5/CE: modifica della direttiva 95/2/CE sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
La direttiva interviene sulla disciplina comunitaria degli additivi alimentari non rientranti nelle categorie dei coloranti e degli edulcoranti. L'obiettivo è aggiornare gli elenchi e le condizioni d'uso contenuti nella direttiva 95/2/CE, tenendo conto degli sviluppi tecnici e delle richieste degli Stati membri per l'approvazione a livello UE di alcune sostanze già autorizzate in ambito nazionale.
Finalità e base normativa
L'atto si fonda sull'articolo 95 del trattato CE e richiama la direttiva quadro 89/107/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di additivi alimentari. Nei considerando si sottolinea che l'uso degli additivi negli alimenti può essere approvato solo se soddisfa i criteri generali previsti dall'allegato II della direttiva 89/107/CEE. Viene inoltre richiamata la consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana per le disposizioni con possibili effetti sulla salute pubblica.
Modifiche introdotte alla direttiva 95/2/CE
L'articolo 1 apporta modifiche agli allegati della direttiva 95/2/CE:
- nell'allegato I viene inserito l'additivo "E 949 idrogeno" e viene adeguata la nota collegata;
- nell'allegato IV sono introdotte modifiche alla voce "E 445: Esteri della glicerina della resina del legno" e sono aggiunte nuove righe;
- nell'allegato V il testo della prima riga è sostituito.
Il contenuto puntuale delle tabelle modificate non è riportato nel testo fornito, ma la portata normativa è quella di aggiornare l'elenco degli additivi autorizzati e le relative condizioni d'impiego.
Additivi portati a livello comunitario e profili di etichettatura
Tra le ragioni della modifica, la direttiva indica l'esigenza di approvare a livello comunitario, su richiesta degli Stati membri, alcuni additivi già autorizzati a livello nazionale: propano, butano e isobutano. Per tali prodotti viene inoltre richiamata la necessità di un'etichettatura conforme alla direttiva 75/324/CEE sugli aerosol.
Recepimento da parte degli Stati membri
L'articolo 2 stabilisce l'obbligo di recepimento entro e non oltre il 24 agosto 2002. Gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e darne immediata informazione alla Commissione.
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità tecniche del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 4 individua negli Stati membri i destinatari dell'atto.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per i professionisti del settore alimentare, la direttiva è rilevante perché amplia e aggiorna il quadro degli additivi utilizzabili nel mercato interno. Sul piano operativo, l'effetto principale è la necessità di verificare, dopo il recepimento nazionale, la conformità delle formulazioni e dell'etichettatura alle nuove autorizzazioni e alle condizioni d'uso introdotte o modificate negli allegati della direttiva 95/2/CE.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati della direttiva 95/2/CE
L'articolo 1 modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE. Nell'allegato I è inserito l'additivo E 949 idrogeno e la relativa menzione nella nota; nell'allegato IV sono introdotte modifiche alla voce E 445 (esteri della glicerina della resina del legno) e sono aggiunte nuove righe; nell'allegato V il testo della prima riga è sostituito. Le modifiche sono finalizzate ad adeguare l'elenco degli additivi autorizzati e le condizioni d'uso agli sviluppi tecnici.
Recepimento entro il 24 agosto 2002
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro e non oltre il 24 agosto 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione dell'adozione delle misure di recepimento.
Obbligo di comunicazione delle misure nazionali
L'articolo 2, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Destinatari
L'articolo 4 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Contesto e finalità sostanziale
Nei considerando si afferma che la direttiva 95/2/CE contiene l'elenco degli additivi alimentari utilizzabili nella Comunità e le relative condizioni d'uso; la modifica si rende necessaria per tenere conto degli sviluppi tecnici successivi. Si richiama inoltre che l'approvazione degli additivi è subordinata al rispetto dei criteri generali dell'allegato II della direttiva 89/107/CEE. È precisato che, su richiesta degli Stati membri, alcuni additivi autorizzati a livello nazionale, in particolare propano, butano e isobutano, dovrebbero essere approvati a livello comunitario e che tali prodotti dovrebbero essere etichettati conformemente alla direttiva 75/324/CEE sugli aerosol.
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