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direttiva

Direttiva 2001/11

Direttiva 2001/11/CE della Commissione, del 14 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi — controllo del funzionamento dei limitatori di velocità dei veicoli commerciali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/11/CE modifica la direttiva 96/96/CE per introdurre, nei controlli tecnici dei veicoli, una verifica del corretto funzionamento dei limitatori di velocità dei veicoli commerciali. La misura risponde a esigenze di sicurezza, tutela ambientale e parità di concorrenza. Gli Stati membri devono recepirla entro due anni dall’entrata in vigore e informare la Commissione delle misure adottate.

Adeguamento tecnico della direttiva 96/96/CE per imporre, ove possibile, il controllo del corretto funzionamento dei limitatori di velocità dei veicoli commerciali in sede di controllo tecnico periodico.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli tecnici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi disciplinati dalla direttiva 96/96/CE, con riferimento specifico ai veicoli delle categorie M3 e N3 soggetti a limitatore di velocità ai sensi della direttiva 92/6/CEE. L’obbligo riguarda le autorità e gli organismi preposti al controllo tecnico negli Stati membri, che devono verificare, ove possibile, la conformità della regolazione del limitatore ai limiti previsti e la sua effettiva capacità di impedire il superamento dei valori massimi. È una direttiva di modifica, applicabile nel SEE, senza indicazioni di esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Controllo del funzionamento dei limitatori di velocità nei controlli tecnici dei veicoli

La direttiva 2001/11/CE della Commissione interviene come misura di adeguamento al progresso tecnico della direttiva 96/96/CE sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. La finalità è integrare il controllo periodico con una verifica, ove possibile, del corretto funzionamento dei limitatori di velocità installati sui veicoli commerciali interessati, in coerenza con la disciplina settoriale della direttiva 92/6/CEE.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che l’installazione del limitatore di velocità su determinati veicoli delle categorie M3 e N3 è già prescritta per ragioni di sicurezza, tutela ambientale e parità di condizioni concorrenziali. La direttiva 96/96/CE, tuttavia, non prevedeva un controllo specifico sulla capacità del dispositivo di limitare effettivamente la velocità massima del veicolo. La modifica introdotta mira quindi a colmare questa lacuna nel sistema dei controlli tecnici.

Contenuto dell’obbligo introdotto

L’articolo 1 modifica l’allegato II della direttiva 96/96/CE, punto 7.10, aggiungendo un quarto trattino. Nei controlli tecnici deve essere verificato, "ove possibile", che:

  • la velocità alla quale è regolato il limitatore sia conforme ai limiti previsti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 92/6/CEE;
  • il limitatore impedisca ai veicoli indicati in tali articoli di superare i valori massimi consentiti.

L’obbligo è formulato in termini di risultato, ma con un margine di flessibilità tecnico-operativa lasciato agli organismi di controllo, limitato alla clausola "ove possibile".

Aspetti tecnici e modalità di esecuzione

La direttiva prende atto dell’esistenza di sistemi diagnostici semplici e diffusi idonei a verificare la maggior parte dei limitatori di velocità. Per i veicoli non compatibili con tali strumenti, i considerando indicano due soluzioni alternative: l’uso delle attrezzature messe a disposizione dal costruttore originale del veicolo oppure l’accettazione di una certificazione appropriata di controllo fornita dal costruttore o dal suo rappresentante. È inoltre richiamata la prospettiva del tachigrafo digitale previsto dal regolamento (CE) n. 2135/98, che dovrebbe agevolare in futuro la verifica periodica, con veicoli nuovi dotati di tali apparecchi a partire dal 2003.

Recepimento negli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • informare immediatamente la Commissione dell’adozione delle misure di recepimento;
  • comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 ne indica come destinatari gli Stati membri.

Rilievi pratici per gli operatori

Per gli avvocati e i commercialisti che assistono imprese di trasporto, officine, centri di revisione e operatori del settore veicoli commerciali, il punto rilevante è che la direttiva rafforza il contenuto minimo dei controlli tecnici periodici, introducendo una verifica specifica sul limitatore di velocità. Restano affidate agli Stati membri le soluzioni organizzative e tecniche di recepimento, ma il risultato da garantire è l’effettivo controllo del corretto funzionamento del dispositivo nei limiti della possibilità tecnica di verifica.

Disposizioni principali

Obbligo di controllo del limitatore di velocità

L’articolo 1 inserisce nel punto 7.10 dell’allegato II della direttiva 96/96/CE un nuovo quarto trattino che impone, "ove possibile", di controllare che la velocità di regolazione del limitatore sia conforme ai limiti previsti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 92/6/CEE e che il dispositivo impedisca ai veicoli interessati di superare tali valori.

Riferimento ai veicoli interessati e alla disciplina di base

La direttiva si innesta sulla disciplina del controllo tecnico dei veicoli a motore e rimorchi di cui alla direttiva 96/96/CE e sulla normativa sui limitatori di velocità prevista dalla direttiva 92/6/CEE per taluni veicoli delle categorie M3 e N3.

Modalità di verifica e soluzioni tecniche

Nei considerando si precisa che esistono sistemi diagnostici semplici e diffusi per controllare la maggior parte dei limitatori; per i veicoli non accessibili a tali apparecchiature, le autorità dovranno usare le attrezzature rese disponibili dal costruttore originale oppure accettare una certificazione appropriata di controllo rilasciata dal costruttore o dal suo rappresentante.

Recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Obblighi di comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione dell’adozione delle misure di recepimento e comunicarle le disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Destinatari

L’articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportisicurezza stradalecontrollo tecnico dei veicoliconcorrenzatutela ambientale

Testo integrale

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