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direttiva

Direttiva 2001/9

Direttiva 2001/9/CE della Commissione, del 12 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/9/CE modifica la direttiva 96/96/CE per aggiornare al progresso tecnico le prove di controllo tecnico periodico relative alle emissioni dei veicoli. La finalità è rendere i controlli più coerenti con le nuove tecnologie, in particolare con i sistemi diagnostici di bordo (OBD), e migliorare l’efficacia dei test sulle emissioni allo scarico. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva.

Adeguamento tecnico della disciplina UE sul controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, con revisione delle prove sulle emissioni allo scarico e introduzione dell’uso del sistema OBD come alternativa per taluni veicoli.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche alla direttiva 96/96/CE in materia di controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Sul piano materiale riguarda i controlli periodici delle emissioni dei veicoli a motore, in particolare dei veicoli a benzina e dei veicoli muniti di sistema diagnostico di bordo (OBD) conformemente alla direttiva 98/69/CE, con riferimento ai controlli sui gas di scarico e al corretto funzionamento del sistema di controllo delle emissioni. Non risultano esclusioni espressamente previste nel testo fornito, se non il fatto che l’alternativa basata su OBD è prevista solo per i veicoli dotati di tale sistema secondo la direttiva 98/69/CE.

Adeguamento tecnico del controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

La direttiva 2001/9/CE della Commissione interviene come misura di adeguamento al progresso tecnico della direttiva 96/96/CE sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Il provvedimento si colloca nel contesto delle politiche UE sulla qualità dell’aria e sulla riduzione delle emissioni dei trasporti stradali, tenendo conto sia dell’evoluzione dei sistemi di controllo delle emissioni sia dell’introduzione dei sistemi diagnostici di bordo (OBD).

Finalità e ratio dell’intervento

I considerando evidenziano che la manutenzione dei veicoli è un fattore essenziale per limitare l’impatto del traffico sulla qualità dell’aria. La direttiva 2001/9/CE mira quindi a rendere i controlli periodici più efficaci e più aderenti alle tecnologie disponibili, in particolare per i veicoli moderni dotati di sistemi OBD. L’obiettivo è ridurre la distanza tra condizioni di prova e condizioni reali di esercizio, migliorando la precisione del controllo delle emissioni.

Modifica della direttiva 96/96/CE

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva 96/96/CE è modificata secondo l’allegato della nuova direttiva. La modifica è circoscritta all’aggiornamento delle regole tecniche relative alla prova delle emissioni allo scarico nell’ambito del controllo tecnico periodico.

Nuovo regime delle prove sulle emissioni

L’allegato sostituisce il punto 8.2.1, lettera b), punto 4, dell’allegato II della direttiva 96/96/CE. Il nuovo testo disciplina i valori limite delle emissioni allo scarico come segue:

  • per la misurazione con motore al minimo, il tenore massimo ammissibile di CO è quello dichiarato dal costruttore del veicolo; se il dato non è disponibile, il limite è 0,5 % vol.;
  • per la misurazione con motore al minimo accelerato, ad almeno 2000 min-1, il tenore massimo ammissibile di CO è quello dichiarato dal costruttore; se il dato non è disponibile, il limite è 0,3 % vol.;
  • il rapporto aria/combustibile, lambda, deve essere uguale a 1 +- 0,03 oppure conforme alle specifiche del costruttore.

Il testo chiarisce inoltre che, per i veicoli a motore muniti di sistema diagnostico di bordo conforme alla direttiva 98/69/CE, gli Stati membri possono usare, in alternativa alla prova di cui alla lettera a), la lettura del dispositivo OBD e la verifica simultanea del corretto funzionamento del sistema OBD.

Obblighi per gli Stati membri e margini di discrezionalità

L’articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di risultato: devono adottare entro un anno dall’entrata in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È richiesto anche un obbligo di informazione verso la Commissione.

Resta tuttavia un margine di discrezionalità nazionale sulle modalità di recepimento e, in particolare, sulla scelta di utilizzare o meno l’alternativa basata sul sistema OBD per i veicoli che ne sono dotati. La direttiva non impone un’unica tecnica di attuazione, ma fissa un risultato armonizzato minimo.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.

Rilievi pratici per gli operatori

Per i professionisti, la direttiva è rilevante perché incide sui parametri tecnici del controllo delle emissioni nei collaudi periodici e consente, per i veicoli con OBD, un approccio alternativo fondato sulla diagnostica elettronica. In sede di recepimento nazionale, sarà determinante verificare se lo Stato membro abbia scelto di avvalersi di tale alternativa e come abbia tradotto i nuovi limiti e le procedure di prova nella normativa interna.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 96/96/CE

L’articolo 1 dispone che la direttiva 96/96/CE è modificata conformemente all’allegato della direttiva 2001/9/CE, che interviene sul contenuto tecnico delle prove di controllo delle emissioni previste per il controllo tecnico periodico.

Nuovi valori limite per le emissioni allo scarico

L’allegato sostituisce il punto 8.2.1, lettera b), punto 4, dell’allegato II della direttiva 96/96/CE. Per la misurazione con motore al minimo, il tenore massimo ammissibile di CO è quello dichiarato dal costruttore; in mancanza del dato, il limite è 0,5 % vol. Per la misurazione con motore al minimo accelerato, ad almeno 2000 min-1, il limite è quello dichiarato dal costruttore; in mancanza del dato, il limite è 0,3 % vol. Il rapporto aria/combustibile, lambda, deve essere uguale a 1 +- 0,03 o conforme alle specifiche del costruttore.

Introduzione dell’alternativa OBD

Per i veicoli a motore muniti di sistema diagnostico di bordo in conformità della direttiva 98/69/CE, gli Stati membri possono, in alternativa al metodo di cui alla lettera a), verificare il corretto funzionamento del sistema di emissioni tramite lettura adeguata del dispositivo OBD e verifica simultanea del corretto funzionamento del sistema OBD. La direttiva lascia dunque un margine discrezionale agli Stati membri sulla scelta di avvalersi o meno di questa modalità alternativa.

Recepimento entro un anno

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e comunicare le disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiambientecontrollo tecnico dei veicoliemissioni inquinantiarmonizzazione tecnica

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