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Sentenza

Sentenza n. 15301/2026 - Roma, Sezione 5

Giustizia amministrativa202602289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale INPS per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.069 professionisti medici di prima fascia e approvazione della graduatoria definitiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione comunicata il 17 dicembre 2025 e la deliberazione del CDA INPS del 30 dicembre 2025 di approvazione della graduatoria definitiva. Dopo aver superato la preselezione, la prova scritta con 24 punti e l’orale con 27 punti, era stata esclusa per mancanza del requisito di specializzazione previsto dall’art. 2, comma 1, lett. h), del bando. Con un unico motivo, articolato in più profili, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.m. 30 gennaio 1998 e delle tabelle A e B, violazione del bando e del giusto procedimento, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento. Ha sostenuto che la propria specializzazione in Nefrologia fosse utile per l’ammissione perché, secondo la disciplina delle equipollenze, sarebbe collegata a Nefrologia pediatrica e Pediatria e sarebbe affine a Medicina interna; ha inoltre contestato che l’INPS avesse considerato soltanto le equipollenze, senza applicare anche le affinità previste dal d.m. 31 gennaio 1998. Ha infine richiamato il superamento delle prove e gli elevati punteggi conseguiti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il d.m. 30 gennaio 1998, richiamato dal bando, non stabilisca un’equipollenza della specializzazione in Nefrologia con Pediatria o Medicina interna: le discipline indicate come equipollenti o servizi equipollenti per Nefrologia non figurano tra quelle ammesse dal bando, né direttamente né come termini di equipollenza. Ha quindi giudicato tecnicamente corretta la verifica dell’INPS e obbligata l’esclusione ai sensi dell’art. 2, comma 3, del bando. Ha respinto anche la censura relativa alle affinità: il d.m. 31 gennaio 1998 attua la disciplina dei requisiti per i concorsi di dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale e non è estensibile per analogia ai concorsi dell’INPS, aventi finalità e funzioni diverse. La scelta dell’Istituto di riferirsi alle equipollenze del d.m. 30 gennaio 1998 è stata considerata coerente con le funzioni medico-legali e previdenziali dei medici da reclutare e non manifestamente irragionevole o illogica; non è stato ravvisato un difetto di istruttoria. Il giudice ha inoltre chiarito che il superamento delle prove non sana la mancanza del requisito di partecipazione, la cui verifica è pregiudiziale rispetto alla valutazione del merito. Spese compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. h), del bando di concorso

    Il d.m. 30 gennaio 1998 – espressamente richiamato dall’art. 2, comma 1, lett. h) del bando – stabilisce le tabelle di equipollenza tra le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

    Il requisito di ammissione va verificato secondo le discipline indicate dal bando e le equipollenze contemplate dal d.m. 30 gennaio 1998; la Nefrologia non risulta equipollente alle discipline ammesse.

  • art. 2, comma 3, del bando di concorso

    L’esclusione era, pertanto, obbligata ai sensi dell’art. 2, comma 3, del medesimo bando.

    La disposizione impone l’esclusione del candidato che, all’esito della verifica, risulti privo del requisito di specializzazione richiesto.

  • d.m. 30 gennaio 1998

    Dalla lettura delle relative tabelle emerge con chiarezza che la specializzazione in Nefrologia ha come servizi equipollenti: Nefrologia medica, Nefrologia pediatrica, Nefrologia e dialisi, Emodialisi ed è equipollente a Nefrologia medica, le quali non risultano incluse dal bando tra quelle ammesse, né in via diretta né quali termine di equipollenza.

    Le tabelle del decreto non consentono di ricondurre la specializzazione in Nefrologia a Pediatria o Medicina interna, né alle altre discipline ammesse dal bando, in mancanza di una corrispondente equipollenza.

  • d.m. 31 gennaio 1998

    Si tratta di un sistema normativo costruito per il personale del SSN, concepito per disciplinare l’accesso ai ruoli della dirigenza medica ospedaliera, e non estensibile in via analogica a procedure concorsuali di enti diversi, quale l’Istituto previdenziale, che perseguono finalità istituzionali peculiari e distinte, senza che possa venir in rilievo alcun profilo di legittimità costituzionale sul punto.

    La tabella delle specializzazioni affini dettata per la dirigenza medica del SSN non si applica per analogia ai concorsi INPS, riferiti a funzioni istituzionali differenti.

  • art. 9, commi 6 e 9, d.lgs. 62/2024

    La scelta dell’Istituto resistente di riferirsi esclusivamente al d.m. 30.1.1998 non costituisce, pertanto, un errore o un’omissione illegittima, ma una scelta discrezionale coerente con la specificità del profilo professionale ricercato e con le funzioni medico-legali proprie dell’Ente.

    Il perimetro funzionale del profilo medico INPS giustifica una scelta dei requisiti di specializzazione coerente con le funzioni medico-legali e previdenziali dell’Istituto. Il testo richiama espressamente l’art. 9, comma 6, del decreto legislativo; non attribuisce invece un ruolo decisivo al comma 9.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, il possesso dei requisiti di ammissione stabiliti dalla lex specialis è pregiudiziale rispetto alla valutazione dei risultati delle prove: il loro superamento, anche con punteggi elevati, non sana la mancanza del requisito e non consente di conseguire la nomina.
  • Le equipollenze rilevanti per l’ammissione a un concorso sono quelle previste dalla disciplina richiamata dal bando; non è possibile estendere l’equipollenza a specializzazioni non incluse nelle tabelle normative pertinenti.
  • La disciplina delle specializzazioni affini dettata per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale non è automaticamente applicabile, neppure in via analogica, ai concorsi di enti pubblici con funzioni istituzionali diverse.
  • La scelta dell’amministrazione sui requisiti di accesso al concorso è sindacabile per manifesta irragionevolezza o illogicità; è legittima quando i titoli richiesti sono coerenti con le funzioni del profilo professionale da reclutare e rispettano la par condicio tra i candidati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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