Ordinanza n. 811/2026 - Milano, Sezione 4
per l’annullamento – previa sospensione unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti: - del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 333/S.AA/T/102608 in data 10 marzo 2026, a firma del Capo della Polizia, notificato al ricorrente in data 15 marzo 2026, con cui è stata disposta la destituzione dall’Amministrazione della pubblica sicurezza del sig. Gennaro Silvestri; - della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Milano in data 5 marzo 2026, anch’essa notificata al sig. Silvestri il 15 marzo 2026, con la quale è stata proposta la destituzione dal servizio del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza, ma non ha definito la domanda cautelare nel merito. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha rinviato l'approfondimento delle questioni alla fase di merito, fissando l'udienza pubblica del 15 gennaio 2027. Ha inoltre ordinato all'Amministrazione di depositare, ove mancanti, tutti gli atti istruttori del procedimento disciplinare. Le spese sono state riservate al definitivo.
Atto impugnato: decreto di destituzione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e proposta del Consiglio Provinciale di Disciplina
Esito
La controversia
Il dipendente della Polizia di Stato ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del Capo della Polizia che ne ha disposto la destituzione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e la delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Milano che aveva proposto la destituzione. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di ricorso né i singoli vizi di legittimità dedotti. Il Collegio ha ritenuto che le questioni sollevate richiedano un approfondimento nella fase di merito e ha disposto l'acquisizione degli atti istruttori del procedimento disciplinare eventualmente non ancora depositati.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il Collegio ha richiamato il comma 10 per riservare alla fase di merito la trattazione approfondita delle questioni.
Massime di principio
- Quando, nell'ambito della domanda cautelare, le questioni controverse richiedono un'approfondita trattazione incompatibile con la fase sommaria, il giudice amministrativo può rinviare l'esame alla fase di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- Nel giudizio amministrativo, qualora la documentazione istruttoria del procedimento non sia integralmente disponibile, il giudice può ordinare all'amministrazione resistente di depositare gli atti mancanti prima della trattazione di merito.
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