Cassazione Civile, Ordinanza n. 36168/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Il professionista aveva chiesto di essere ammesso al passivo della procedura di amministrazione straordinaria per compensi asseritamente maturati per più incarichi professionali svolti in favore della società. L'insinuazione era stata accolta solo per importi molto ridotti, in parte in prededuzione e in parte in chirografo; egli aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che la quantificazione operata dagli organi concorsuali fosse conforme agli accordi intercorsi tra le parti, che prevedevano un compenso per ogni pratica con riduzione del 20% rispetto ai minimi tariffari, e che spettasse al professionista provare l'erroneità di tale liquidazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: omesso esame di fatti decisivi per non aver considerato le parcelle e i mandati professionali; violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova; violazione degli artt. 36 Cost., 2229 e 2233 c.c., del d.m. n. 140/2012 e della l. n. 247/2012 per mancato riconoscimento del giusto compenso; violazione dell'art. 95 l. fall. per vizi della motivazione degli organi della procedura; violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia e per errata ricostruzione della domanda in tema di prededuzione e di contestazione della discrasia tra pattuito e liquidato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che tutte le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze documentali, attività preclusa in cassazione. In particolare, il primo motivo non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma sollecitava un nuovo esame delle parcelle e dell'accordo; il secondo confondeva la violazione dell'art. 2697 c.c. con il diverso dissenso sulla valutazione delle prove; il terzo prospettava una doglianza generica e sostanzialmente fattuale, non una reale violazione di legge; il quarto introduceva una questione nuova e comunque estranea alla ratio decidendi; il quinto era generico, non autosufficiente e non chiariva quale domanda sarebbe stata omessa o travisata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non per omesso esame di singoli elementi istruttori o per richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiede l'indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta, del quando e come sia stato discusso e della decisività, ai fini del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a supporto della specificità delle censure di legittimità.
art. 2697 c.c.
la sua violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto.
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto ad un compenso proporzionato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare un riesame del merito.
art. 2229 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di esercizio della professione e compenso professionale, ma senza una censura di legittimità idonea.
art. 2233, primo e secondo comma, c.c.
evocato per sostenere il diritto del professionista a un compenso adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione; la Corte ha ritenuto la doglianza sostanzialmente fattuale.
d.m. n. 140/2012
richiamato come parametro di liquidazione del compenso professionale, ma la questione è stata reputata non scrutinabile in cassazione per come prospettata.
art. 13, comma 10, l. n. 247/2012
richiamato in relazione alla determinazione del compenso dell'avvocato, senza esito favorevole per la parte ricorrente.
art. 95 l. fall.
la censura relativa alla motivazione della mancata ammissione al passivo è stata dichiarata inammissibile perché nuova e comunque estranea alla ratio del decreto impugnato.
art. 112 c.p.c.
la doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, poiché non chiariva la specifica domanda asseritamente non esaminata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 86 c.p.c.
richiamato solo per la rappresentanza personale del ricorrente, senza rilievo decisivo sul merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica di un fatto storico discusso tra le parti e realmente decisivo; non è sufficiente censurare la mancata considerazione di singoli documenti o chiedere una nuova valutazione delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha distribuito l'onere probatorio in modo erroneo; non ricorre quando la parte contesta soltanto l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Le doglianze formulate come violazione di legge non possono essere utilizzate per rimettere in discussione la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.
- Nel ricorso per cassazione, le censure devono confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; la mancata critica del nucleo argomentativo decisivo rende il motivo inammissibile.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la chiara individuazione della domanda o eccezione asseritamente non esaminata, non essendo sufficiente una generica contestazione della motivazione o della quantificazione del credito.
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